Comunicazione Registro revisori legali: giunto il temine “non perentorio” del 23 settembre

di Giorgio Gentili - - Commenta

E’ giunta la scadenza del termine del 23 settembre 2013 per procedere agli adempimenti connessi alla prima formazione del registro dei revisori, cui sono tenuti tutti i revisori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nel Registro dei revisori legali. Oltre tale data è comunque possibile l’accreditamento dei nuovi e dei vecchi iscritti e l’aggiornamento dei dati.

Il MEF ha pubblicato con la data del 07 agosto 2013 la Circolare n.34 avente come oggetto  la prima formazione del Registro dei revisori legali, in cui viene ribadito che i devono essere comunicati i corretti dati anagrafici e i dati relativi agli incarichi, fra cui per ciascuno incarico, la durata e i relativi corrispettivi.

Riguardo ai corrispettivi, è necessario indicare il solo compenso relativo all’incarico di revisione legale, scorporandolo dal compenso complessivo. L’importo dei corrispettivi è necessario anche per la determinazione del contributo che verrà versato al Consip Spa per la copertura dei costi relativi alla formazione continua e al controllo della qualità.

Sono obbligati alla comunicazione anche i sindaci supplenti mentre non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale. Riguardo al compenso dei sindaci supplenti, a mio parere, dovrebbe essere comunicato un importo pari a zero.

La Ragioneria generale dello Stato, per dare risposta alla alle numerose richieste di informazioni ricevute, ha pubblicato il 17 settembre un comunicato in cui vengono illustrate informazioni utili per la comunicazione al Registro dei revisori legali. In particolare, viene evidenziato che:

–      tutti i revisori iscritti nel precedente Registro dei revisori contabili sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo;

–      come previsto dal comma 4 del predetto art. 17, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, i revisori legali e le società di revisione legale sono comunque iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi;

–      il termine del 23 settembre è diretto unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori legali nella sua fase di impianto, e che l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti;

–      è sempre possibile l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro;

–      nell’ipotesi in cui i revisori legali o le società di revisione legale iscritte al Registro riscontrino in fase di accreditamento problematiche di ordine tecnico, a fronte di temporanei malfunzionamenti o difficoltà di ricezione dei codici di accesso all’area riservata, potranno effettuare le previste comunicazioni anche dopo il 23 settembre, senza compromettere il proprio “status” di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale, senza che siano applicate le eventuali sanzioni previste dal citato art. 17, comma 4, del DM 145/2012.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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