Il mancato invio dei questionari SIQUEL costa caro al Revisore

di Fabio Federici - - Commenta

Nessuna giustificazione e rilevanti responsabilità. La Sezione di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti nelle Deliberazioni n. 43,44 e 45, depositate in data 31 maggio 2013, adotta il pugno di ferro nei confronti dei Revisori di un alcuni comuni abruzzesi.

Le Delibere mettono all’indice il comportamento omissivo di cui si sono resi protagonisti i Revisori degli enti in questione, responsabili di non avere provveduto nei termini prescritti dalla Sezione all’invio tramite il sistema SIQUEL dei questionari relativi al bilancio di previsione 2012 e al rendiconto 2011.

Una volta constatato l’inadempimento la Sezione aveva provveduto prontamente a trasmettere all’ Organo di revisione una nota di diffida ad adempiere, e di seguito una nota con cui si chiedeva al Sindaco di fornire informazioni in merito alla comunicazione della diffida di cui sopra all’Organo di revisione e agli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza del grave inadempimento degli obblighi professionali dell’Organo di revisione.

Le note trasmesse dalla Corte dei conti non avevano tuttavia ottenuto riscontro dall’Organo di revisione, salvo che in un caso, in cui si comunicava che il Revisore dei conti aveva rassegnato formalmente le dimissioni dall’incarico, originate da motivazioni esclusivamente personali.

I giudici contabili della Sezione anche per questo caso hanno tuttavia giudicato la motivazione addotta non idonea a giustificare l’inadempimento, ed, appurato che alla data di riunione della Camera di consiglio gli enti in questione non avevano ancora ottemperato all’invio dei questionari, hanno dichiarato la non conformità a legge del comportamento omissivo dell’Organo di revisione.

Le Delibere ci offrono utili indicazioni in merito alle responsabilità a cui i componenti dell’Organo di revisione vanno incontro qualora si rendano protagonisti di inadempimenti tanto gravi.

Il comportamento omissivo del suddetto Organo di revisione viene innanzitutto segnalato all’Organo consiliare per l’eventuale revoca dello stesso, ai sensi dell’articolo 235 del TUEL.

Gli atti della procedura sono inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, per l’eventuale accertamento di profili di responsabilità amministrativa e danno erariale a carico dei componenti dell’Organo di revisione.

A questo punto però sembra che le conseguenze negative possano anche travalicare la giurisdizione amministrativa. Nelle Deliberazioni la Sezione Abruzzo dispone infatti la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ai fini della verifica della sussistenza di eventuali responsabilità per omissione di atti di ufficio, reato che ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale può essere punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032,00 €.

Qualora le ipotesi di responsabilità trovassero riscontro nella giurisdizione amministrativa e penale, certo si prospetterebbe un quadro organico ed articolato di pesanti responsabilità a carico dei componenti dell’Organo di revisione degli enti locali.

Tutto ciò in un contesto come quello attuale, che all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Enti locali (D.L. n. 174/2012, conv. L. n. 213/2012) ha ulteriormente appesantito l’Organo di revisione di nuovi gravosi adempimenti. Fra i nuovi oneri procedurali si cita il parere che l’Organo di revisione sarà tenuto ad allegare alla relazione semestrale dell’ente sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile e sull’adeguatezza dei suoi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4/2013.

Autore dell'articolo

Fabio Federici

ODCEC di Ravenna, Revisore Legale Consulente di enti ed aziende pubbliche in materiale contabile, fiscale e di governance interna. Iscritto ANCREL.

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