Preventivo senza sanzioni e senza obbligo di forma scritta per i professionisti

di Virginia Tosi - - Commenta

Un emendamento presentato in Commissione Industria dal Governo, sembrerebbe riscrivere l’articolo 9 del DL n.1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), rubricato “Disposizioni sulle professioni regolamentate”.

Tale articolo, nel suo disposto originario, afferma che il professionista, qualora il cliente ne faccia espressa richiesta, deve rendergli nota, anche in forma scritta, la misura del compenso, imponendo che essa sia adeguata all’importanza dell’attività svolta e che evidenzi le singole prestazioni e tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L’obbligo del preventivo di cui all’art 9 appare assai stringente, dal momento che si afferma che la sua inottemperanza costituisce un illecito disciplinare a tutti gli effetti (si rinvia all’articolo “Abolizione delle tariffe professionali prevista dal Decreto Cresci Italia”).

Il testo dell’emendamento depositato assevera invece che il compenso è «previamente» reso al cliente «con un preventivo di massima» e non ripropone la sanzione disciplinare.

Verrebbe dunque meno il richiamo sia alla forma scritta, sia all’illecito disciplinare, mentre resterebbero fermi il contenuto del preventivo e la necessità che esso sia adeguato alla prestazione cui si riferisce. Ulteriore modifica riguarderebbe l’obbligo del preventivo a prescindere dalla specifica richiesta del cliente. Viene da pensare che il definire e il render nota la misura del compenso, verrebbe a rappresentare per il professionista quasi  un obbligo morale, qualcosa dunque di molto più aulico della mera soddisfazione di una richiesta del cliente.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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