Imposte differite attive e revisione legale

di Ruggero Viviani - - Commenta

Appare di grande impatto, ai  fini della redazione, del controllo e della revisione del bilancio, la
nuova disposizione contenuta nell’art. 9 del decreto salva-Italia (D.L. n. 201/2011).

La disposizione citata, infatti, si propone di trasformare le attività stanziate in bilancio a titolo
di “Imposte differite attive”, relative a perdite fiscali conseguite ai sensi dell’art. 84 del Tuir, in crediti d’imposta.

Si ricorda, in merito, che L’OIC n. 25 nella sua versione aggiornata al 30 maggio 2005,
chiarisce che la posta de qua non ha natura di credito verso l’erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione”.

Nel caso di specie occorre tenere conto anche della disposizione contenuta nell’art. 23, comma 9, D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che comporta la possibilità di dedurre senza limiti di le perdite fiscali conseguite, nel limite dell’80 per cento del reddito prodotto dall’impresa.

Pertanto, la possibilità di iscrivere dette attività nel bilancio di esercizio si allarga, considerando che vengono tolti i paletti delimitanti caratterizzati dal limite temporale dei 5 anni previsti dalla vecchia normativa, per le perdite conseguite oltre il periodo di start-up,  quantificato nei primi tre anni dell’esercizio dell’impresa.

Restano aperte due problematiche che il revisore contabile, in merito alla contabilizzazione di detta attività, deve testare:

– la prospettica capacità reddituale della società, che consente di recuperare fattivamente  le perdite conseguite (le connesse valutazioni vanno indicate in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, n. 14, lett. b), c.c.);

– le aliquote fiscali in vigore nell’anno del reversal, tenendo conto che attualmente l’aliquota Ires è pari al 27,50%.

La fattispecie merita ulteriori due considerazioni:

– l’OIC n. 25, cit., consente l’iscrizione delle attività per imposte anticipate  se  “esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria” e  se “ le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno”;

– l’obiettivo della revisione, è quello di verificare che il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, nel rispetto della legge e dei principi di revisione, in modo da fornire un’informazione che rappresenti ragionevolmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (ved. Tribunale di Melfi, sentenza 13 maggio 2011 n. 210).

Autore dell'articolo

Ruggero Viviani

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Brescia. Svolge da anni l’attività di pubblicista per effetto della quale ha scritto numerosi articoli e libri per conto delle principali case editrici italiane, specializzate in pubblicazioni rivolte ai professionisti e imprese.

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