Le attestazioni della Direzione secondo Assirevi

di Gabriele Giammarini - - Commenta

L’Assirevi è recentemente tornata sul tema delle attestazioni che la Direzione della Società fornisce al revisore prima che lo stesso completi il suo lavoro. Con il documento di ricerca n. 167 del dicembre 2011 – che aggiorna e sostituisce il documento n. 152 emesso nel marzo 2010 – si tiene conto delle modifiche normative nel frattempo introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, e delle più recenti indicazioni fornite dalla prassi internazionale.

I principi di revisione assegnano grande importanza alle attestazioni provenienti dagli amministratori . Il principio internazionale che specificatamente se ne occupa è il n. 580 denominato “Attestazioni scritte“. Il documento Assirevi intende fornire alcune indicazioni applicative delle linee guida contenute in tale principio, con particolare riguardo alle problematiche inerenti le “frodi” e gli “errori” che possono inficiare il processo di revisione contabile.

Le attestazioni della Direzione consentono al revisore di ottenere conferma della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento della sua attività e della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute oltre a quelle comunicate verbalmente.

Di norma le attestazioni vengono fornite dalla Società sotto forma di una lettera inviata al revisore, firmata dai legali rappresentanti della Società, anche per conto del Consiglio di amministrazione, e dai responsabili dell’area amministrativa e della predisposizione dei documenti oggetto di revisione. Il mancato rilascio della lettera di attestazione costituisce una limitazione del processo di revisione che necessariamente impatta sulla relazione emessa dal revisore.

In allegato al documento Assirevi vengono riportati alcuni modelli di lettera di attestazione da utilizzare:

– per la revisione del bilancio d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo principi contabili IFRS

– per la revisione del bilancio d’esercizio e/o consolidato predisposto secondo le norme di legge italiane

– per la revisione limitata sulla relazione finanziaria semestrale IAS 34.

Si tratta di modelli che il revisore dovrà adattare allo specifico incarico secondo il proprio giudizio professionale, eliminando le parti ritenute non rilevanti e apportando gli opportuni adattamenti ed integrazioni richiesti dalle specifiche circostanze.

Autore dell'articolo

Gabriele Giammarini

Dottore commercialista in Ancona e Revisore legale, è esperto in tecniche di revisione, autore di pubblicazioni e relatore in convegni in materia di revisione legale. Collabora da oltre ventanni con società ai vertici mondiali del settore. Componente della commissione "revisione legale" dell'ODCEC di Ancona.

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