Verifiche periodiche ex D.Lgs. n. 39/2010

di Giorgio Gentili - - 2 Commenti

Il decreto legislativo n. 39/2010 pur abrogando l’art. 2409-ter c.c. ne ripropone il contenuto con alcune modifiche. Infatti, l’art. 14 del citato decreto evidenzia che il revisore unico o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale:

–       esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto;

–       effettuano delle verifiche nel corso dell’esercizio (è abrogato il riferimento alle verifiche trimestrali).

I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Riguardo il giudizio sul bilancio, il citato decreto legislativo non ha introdotto particolari novità rispetto la normativa precedentemente in vigore.

Il citato art. 14 non prevede più l’obbligatorietà della tenuta del libro della revisione, ma obbliga a conservare per 10 anni la documentazione delle attività effettuate. Pertanto, le “carte di lavoro” diventano uno strumento indispensabile per mettere il revisore in condizione di dimostrare che la sua attività è stata svolta correttamente e secondo quanto previsto dai principi di revisione. Infatti, tali documenti possono dare a posteriori la prova della qualità dell’attività svolta.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 2

  1. Tuttavia la circolare ASSIREVI n. 160 riprendendo quanto contenuto in unca Circolare CONSOB del 1999 ripropone che la contabilità sia verificata almeno ogni tre mesi. E’ vero che non esiste l’obbligo della tenuta di un registro ma, a fini di memoria, io continuo a redigermi un verbale perchè in tal modo risco a coordinare le carte di lavoro e lasciar traccia delle mie osservazioni.

    1. mm Post
      Author

      La ringrazio per l’intervento. Ha fatto benissimo a richiamare tale circolare. Il documento offre un punto di riferimento importante. È bene evidenziare che i controlli periodici in molti casi vanno intesi anche in un numero maggiore di 4 ad esercizio e quindi possono essere previsti per la revisione in determinati enti anche controlli bimestrale o mensili. Riguardo la tenuta del libro, effettivamente può essere utile continuare a utilizzarlo ma non vi é nessun obbligo nel farlo. L’importante è essere consapevoli che non è piú sufficiente tenere il libro del revisore senza avere specifiche carte di lavoro.

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