I commercialisti con tirocinio di 18 mesi possono divenire revisori legali?

di Virginia Tosi - - 4 Commenti

Il recentissimo decreto “Salva Italia” dello scorso 6 dicembre 2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, attraverso il disposto del suo art. 33 ha apportato novità in tema di tirocini professionali aggiungendo il comma 2 bis all’art 10 della legge 12 novembre 2011 dopo il comma 2.

Il nuovo comma afferma: “All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.

L’essenza di tale novità risiede nella riduzione del periodo di tirocinio professionale, da tre anni a 18 mesi per l’ammissione all’esame di Stato, al fine di anticipare l’accesso dei giovani alla libera attività professionale.

La questione risulta però alquanto spinosa con riguardo alla professione di dottore commercialista e di revisore legale, poiché ridurre il praticantato per l’accesso all’esame dei dottori commercialisti potrebbe porre dei problemi alla possibilità di divenire contestualmente idonei ad esercitare l’attività di revisione legale e la professione di commercialista.

La ragione di una tale affermazione risiede nel contenuto della direttiva 2006/43/CE che, nel disciplinare la materia delle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, afferma nell’art 10 che “al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell’esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo tra l’altro alla revisione dei conti annuali, dei conti consolidati o di altri documenti contabili”.

Alla luce di ciò e consapevoli che il diritto degli Stati membri deve sottostare al diritto comunitario, la riduzione del tirocinio a 18 mesi per i revisori legali non è sicuramente ammissibile.

D’altro canto, se si considera che manca un decreto attuativo che riconosca da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia, l’equipollenza dell’esame di Stato per revisori legali con l’esame abilitativo alla professione dei commercialisti, la questione appare ancor più controversa.

Se l’equipollenza venisse riconosciuta dal Ministero della Giustizia neppure il tirocinio per la professione del commercialista potrebbe essere ridotto nel rispetto della direttiva europea.

La situazione sarebbe ancora meno agevole se tale riconoscimento non venisse concesso, nel quale caso si potrebbe ritenere ammissibile la riduzione a 18 mesi del tirocinio dei commercialisti, ma chi divenisse commercialista non potrebbe più iscriversi automaticamente al Registro dei revisori legali. Si verrebbe pertanto a creare una discrasia nella durata del tirocinio per la professione di commercialista e per la revisione legale, nonché la necessità per il praticante di affrontare addirittura due esami: decorsi i 18 mesi di tirocinio egli dovrebbe sostenere prima l’esame di abilitazione per la professione di dottore commercialista quindi, una volta abilitato, dovrebbe proseguire con altri 18 mesi di tirocinio così da completare il triennio necessario per sostenere un’ulteriore prova, vale a dire quella di abilitazione per l’esercizio della funzione di revisore legale.

Risulterebbe dunque privata di ogni logica e significato la ratio della novità in questione che è quella di anticipare l’accesso nel mondo del lavoro da parte dei giovani professionisti.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Commenti 4

  1. Tengo ad evidenziare che allo stato attuale, il tirocinio è ridotto a 18 mesi in via generalizzata e agli albi professionali. Inoltre, l’esame di stato per commercialista ed esperto contabile è stato equiparato in data 4/4/2012 dal Consiglio Nazionale dell’università a quello di revisore legale sia per le materie sia perchè l’attività di revisore dei conti è propria delle professionali contabili.Ultimo aspetto, incongruenza tra legge nazionale e comunitaria, prevarrebbe tra stato e comunità, non tra privati, la direttiva, tuttavia non può contrastare con la costituzione italiana, visto che salvo l’esame di stato per l’accesso alle professoni, l’attività economica è libera e lo stato individua programmi e controlli a tutela degli interessi sociali.

    Rilasciare il certificato di compimento del tirocinio è un’obbligo immediato altrimenti ci saranno ricorsi al TAR e/o ricorsi diretti al presidente della Repuglica.

  2. Il problema è che io ho una laurea di 5 anni e con 4 anni di pratica alle spalle (1 anno che ho scelto io di continuare a sostenere) ad oggi non mi sento pronta a svolgere la professione autonommente, nonostante io abbia veramente fatto pratica e non solo fatto fotocopie!!!
    Ecco perchè in Italia nessuno sà più fare il proprio lavoro….si cerca sempre la via più semplice…e tutti voglio TUTTO E SUBITO!!!

    QUESTA RIFORMA E’ UNA PROFONDA INGIUSTIZIA PER CHI HA DOVUTO SUBIRSI 3 SE NON PIU’ ANNI DI PRATICANTATO GRATIS!!!

    LI VOGLIO PROPRIO VEDERE POI A FARE UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O UNA PERIZIA QUESTI META’ PRATICANTI!!!

  3. Intanto ci sarebbe la possibilità di sostenere l’esame per l’abilitazione da dottore commercialista ed è un passo importante, tenendo conto che professioni piu’ delicate (medico, ingegnere ecc.) non hanno questi tempi di preparazione.

    saluti
    gcv pescara

  4. L’incongruenza è palese. Questo è anche il mio caso. Ho 28 mesi di pratica e sarebbe gravoso dover sostenere due esami. La soluzione? Chiedere alla Ue una riduzione del tirocino in un’ottica di una liberalizzazione Europea. Altrimenti, lo status quo sarebbe una soluzione.

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