Mancata ed omessa nomina del Collegio Sindacale

di Giorgia Butturi - - Commenta

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una integrazione degli orientamenti operativi riguardanti il diritto societario, ha espresso la propria opinione in merito alla mancato od omessa nomina del Collegio Sindacale.

Il Comitato analizza due situazioni di obbligo di nomina del Collegio Sindacale:
costituzione di una S.p.A. o di una S.r.l. che si costituisca con capitale sociale non inferiore al limite stabilito per le Società per azioni (Art. 2327 e Art. 2477, 2 comma, C.C.); tutti gli altri casi di nomina obbligatoria dell’Organo di Controllo nelle Società a responsabilità limitata nei tempi previsti dall’Art. 2477, 6 comma, C.C.

Nel primo caso l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale è esso stesso costitutivo del contratto di società ed è dunque responsabilità del Notaio rogante controllare che i presupposti di costituzione esistano tutti nel momento in cui viene stipulato il contratto di società da parte dei soci. Stante questa presa di posizione, non dovrebbero mai essere costituite delle Società per azioni o Società a responsabilità limitata con capitale superiore al minimo stabilito dall’art. 2477, 2 comma C.C., senza che sia opportunamente nominato in atto il Collegio Sindacale. Se ciò accadesse, infatti, si avrebbe una responsabilità del notaio rogante per omissione di controlli ad esso spettanti.

Nel secondo caso citato, ovvero in tutti gli altri casi di nomina obbligatoria da parte delle S.r.l., il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie sostiene che, decorso il termine previsto dall’art. 2477, 6 comma, C.C (trenta giorni), la società non si scioglie né viene liquidata, ma tutte le delibere che presuppongono un intervento a qualsiasi titolo dell’Organo di Controllo sono annullabili in quanto prese in mancanza dei requisiti richiesti (ovvero in mancanza della presenza, delle relazioni e dei pareri ove dovuti del Collegio Sindacale).

A puro titolo esemplificativo e dunque non esaustivo rientrano tra i casi summenzionati la delibera di approvazione del bilancio che prevede la stesura della relazione da parte del Collegio Sindacale e la delibera di integrazione del capitale sociale in presenza di perdite.

Quanto sopra si verifica indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altri casi.

In questo secondo caso la responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del Collegio Sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell’assemblea e non al Notaio verbalizzante. In molti casi nei quali si determina l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo infatti non è necessaria la presenza di un Notaio in sede assembleare.

Riferimenti normativi: Art. 2327 e Art. 2477, secondo comma e sesto comma, Codice Civile; Orientamenti del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Veneziei in materia di atti societari, par. I.D.10

Autore dell'articolo

Giorgia Butturi

Dottore Commercialista e revisore legale dei conti in Mirandola. Membro commissione Istituzionale Revisori Legali presso Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Committee member Small and Medium Enterprises presso FEE Bruxelles.

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