La prima applicazione degli IFRS sui bilanci delle società italiane

di Antonio Cavaliere - - Commenta

Il documento IFRS 1 illustra le tecniche contabili da utilizzare nel momento della prima adozione (First Time Application) degli IAS/IFRS da parte delle imprese che hanno in precedenza redatto i conti annuali in base ai principi contabili nazionali.
Nello specifico il documento definisce i criteri che consentano la sempre comparabilità del bilancio IAS/IFRS, tanto con i bilanci precedenti della stessa impresa redatti secondo i “local gaap”, quanto con i bilanci di altre imprese “ifrs compliant”.
Particolare attenzione è posta ai documenti che compongono il bilancio – tra i quali assume particolare rilievo il prospetto riepilogativo dei movimenti del patrimonio – così come al principio di “true and fair view”, il cui raggiungimento è dato per “scontato” per i bilanci conformi agli IAS/IFRS.
Anche il cosiddetto “Framework” ribadisce tale concetto, laddove nel paragrafo 12 afferma che lo scopo è quello di offrire “informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria di un’impresa, utili ad un’ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica”. Il documento si concentra sulle cosiddette caratteristiche qualitative dell’informazione:
– comprensibilità,
– significatività,
– attendibilità e
– comparabilità,
oltre che il concetto di patrimonio netto.
Il punto di partenza, imposto dallo IFRS 1 è la predisposizione di uno stato patrimoniale di apertura in conformità agli IAS/IFRS alla data di passaggio agli stessi”. In pratica alla data di prima adozione degli IAS/IFRS il bilancio deve esser redatto come se fosse stato sempre redatto in conformità agli stessi, quindi rilevando retroattivamente le rettifiche derivanti dal passaggio ai principi contabili internazionali al patrimonio netto.
In particolare lo stato patrimoniale di apertura deve essere redatto osservando le seguenti regole base:
1) indicazione di tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS;
2) storno delle voci non riconosciute dai principi IAS/IFRS come attività o passività;
3) riclassificazione delle poste di bilancio secondo i principi IAS/IFRS;
4) valutazione di tutte le attività e passività secondo gli IAS/IFRS.
Le differenze positive o negative conseguenti all’applicazione delle suddette regole devono imputarsi a patrimonio netto. Sono previste due esenzioni:
a) (facoltativa): situazioni in cui i costi sostenuti per conformarsi alla regola internazionale potrebbero superare i benefici apportati agli utilizzatori;
b) (obbligatoria) valutazioni soggettive e retroattive di operazioni che nell’esercizio precedente erano ancora in corso e il cui esito è adesso noto.

Autore dell'articolo

Antonio Cavaliere

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti dell’ODCEC di Padova. Sindaco e Revisore specializzato in materia Revisione legale dei conti e Sistema di Controllo Interno presso aziende italiane e filiali straniere in Italia. Ha maturato un’esperienza significativa in una primaria società di revisione contabile internazionale e successivamente in un primario gruppo industriale italiano con il ruolo di CFO. Pubblicista, iscritto all’albo dei giornalisti del Veneto, è autore di libri ed articoli in materia di revisione legale dei conti e Sistema di Controllo Interno. www.antoniocavaliere.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

venti + 15 =