Revisione legale: Gerardo Longobardi scrive al ministro Padoan

di Ernesto Zamberlan - - 2 Commenti

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Gerardo Longobardi, ha indirizzato una lettera al Ministro dell’Economia Padoan e ad altre figure di primo rilievo tra cui : al Viceministro dell’Economia Enrico Zanetti, al capo di gabinetto del Mef Roberto Garofoli, al Ragioniere Generale dello Stato Daniele Franco e all’ispettore Generale Capo di Finanza Gianfranco Tanzi.

Oggetto di questa lettera sono alcune proposte e commenti nell’ambito delle discipline contenute  nella bozza del decreto legislativo in tema di riforma della revisione legale.

Formazione dei revisori legali

Longobardi propone di delegare agli Ordini professionali le funzioni della formazione e della disciplina dei futuri revisori legali dei conti e di rivedere il meccanismo degli esoneri dall’ esame di idoneità, per l ‘esercizio della revisione legale, perché la prova aggiuntiva che essi dovranno affrontare è giudicata dal Consiglio Nazionale  del tutto ingiustificata. Anche il Vicepresidente nazionale , Davide Di Russo, ha inviato alcune osservazioni  riguardo al decreto sopracitato , ribadendo che per i commercialisti la revisione legale è una funzione assai importante nello svolgimento della loro professione.

Vediamo  allora nel dettaglio le osservazioni mosse da Longobardi , suddivise nelle varie tematiche affrontate nel decreto.

Formazione e disciplina

Nella lettera a Padoan, il presidente dei Dottori Commercialisti si concentra su quanto previsto dal Decreto legge in tema della delega delle funzioni nel momento della formazione dei futuri revisori legali dei conti. Longobardi afferma che essendo la maggior parte dei revisori legali iscritta agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili essi ,sono già sottoposti all’obbligo formativo ed alla vigilanza del loro operato da parte di enti creati ad-hoc.  Per questo motivo i commercialisti per favorire la snellezza e l efficacia richiedono di delegare le funzioni di controllo e formazione agli Ordini professionali.  Inoltre, Longobardi  propone al ministro Padoan  una convenzione tra il Mef e il Consiglio nazionale dei Commercialisti per definire i criteri e le modalità per dichiarare equipollente la formazione svolta dai dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con questa convenzione si verrebbero a delineare le procedure con cui gli Ordini territoriali dovranno comunicare al Mef l assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei suoi iscritti.

Anche in tema di disciplina, Longobardi, propone una delega della funzione in favore agli Ordini professionali. Lui stesso propone che l’avvio delle indagini, i compiti istruttori, il compito di formulare proposte non vincolanti sull’avvio del procedimento sanzionatorio e sulla relativa sanzione potrebbero essere attribuiti ai Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali, nominati dai Presidenti dei Tribunali; con riserva in capo al MEF dei poteri decisionali e della responsabilità finale della funzione.

Deleghe e Associazioni

Anche su questo tema il Presidente dei commercialisti muove delle critiche. A suo parere il legislatore comunitario non voleva attribuire poteri di regolamentazione delle professioni alle associazioni (come Consob e affini , citate all’art. 6  del decreto).  Se invece fossero state proprio queste le sue intenzioni allora il legislatore avrebbe dovuto introdurre una serie di regole e criteri che le associazioni avrebbero dovuto rispettare per  poter vantare diritti di rappresentatività verso enti pubblici di tipo ordinistico.  Longobardi continua dicendo che senza questa regolamentazione tali  associazioni hanno esclusivamente titolo per rappresentare i propri associati senza alcun potere di vigilanza e regolamentazione sui revisori legali.  Per il Consiglio nazionale dei commercialisti è dunque  opportuno che si proceda alla stipula delle convenzione prevista dal D.Lgs. 39/2010 solo dopo aver individuato specifici criteri di rappresentatività per le suddette associazioni.

Tirocinio

Le disposizioni normative sul tirocinio prevedono che esso possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e il Ministero dell’economia e delle finanze. Tutto ciò viene valutato positivamente dai commercialisti ma secondo loro questa disposizione dovrebbe essere coordinata in maniera migliore per non generare confusione o ritardi nei percorsi formativi.

Tra il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il Ministero della Giustizia e il MIUR è già stata siglata una convenzione quadro che consente di essere esonerati dalla prima prova dell’esame di Stato e di svolgere sei mesi di tirocinio durante il biennio di laurea magistrale.

Per non rendere inutilizzabili i percorsi formativi svolti dai futuri commercialisti/revisori legali, nel periodo universitario, il Consiglio nazionale propone che nella definizione delle convenzioni tra il MEF ed il MIUR sia utilizzata una “formula” analoga a quella utilizzata dallo stesso Consiglio Nazionale dei commercialisti.

Abilitazione alla revisione legale

Ultima tematica su cui Longobardi richiama l’attenzione del Ministro, riguarda il meccanismo degli esoneri dall’esame di idoneità per l’esercizio della revisione legale che da poco prevede la presenza  di una quarta prova addizionale specifica in materia di revisione. Questa prova è considerata ingiustificata da parte di Longobardi   ma può essere l’occasione per fare chiarezza ed evitare l’ aggravio del percorso formativo dei giovani nell’applicare la Direttiva 2014/56/UE . Per questo esso propone di inserire nello schema del decreto legislativo una norma che provveda a riformulare gli articoli 46 e 47 del DLgs. 139/2005, in modo tale da poter far coniugare la terminologia che designa le materie oggetto delle prove di esame della professione di commercialista e di esperto contabile a quella utilizzata all’art. 4 del D.Lgs. 39/2010 nell’elencazione delle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per revisore legale. Facendo ciò si otterrebbe la totale equipollenza dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di commercialista o alla professione di esperto contabile.

Longobardi conclude dicendo che tali mosse non creerebbero lacune nella preparazione dei giovani che si affacciano alla professione, e che oltre a voler praticare la professione di commercialista intendano svolgere anche la funzione di revisore legale.

 

Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

Commenti 2

  1. Revisore Legale: funzione??? Prevaricatori o ignoranti???Ad ogni buon conto repetita iuvant.
    Il Revisore legale (d.lgs.39/2010, in attuazione della direttiva europea 2006/43/CE) è l’unica professione in Italia, non ordinistica ma regolamentata, ad avere una connotazione di matrice europea. Autonoma e distinta dalle altre professioni contabili.
    Che sia una professione è poi affermato in modo chiaro dalla suprema Corte Costituzionale in ben tre distinte sentenze:
    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 437/2002, ha affermato che
    “lo svolgimento dell’attività dei Revisori Contabili è subordinato, in base ad una specifica ed autonoma disciplina, all’iscrizione in un registro analogo ad un albo professionale”.
    Per qualcun che fosse un po’ duro di comprendonio la suprema Corte Costituzionale ha ribadito poi, in modo chiaro e incontrovertibile, con la sentenza n. 35 del 20 gennaio 2004 che l’attività del Revisore Contabile, ora Revisore Legale, è
    “un’attività professionale di nuova regolamentazione”.
    Che sia una professione, infine, è chiaro anche nella sentenza n. 328 del 02.12.2009. Qui la suprema Corte Costituzionale nell’evidenziare l’incostituzionalità dell’art. 22 della legge regionale n. 5 del 2008, nella parte in cui esso, al comma 2, prevede che possano svolgere, per conto della «struttura amministrativa», le funzioni di revisore cooperativo anche i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il Ministero della giustizia, così si esprime:
    “la legge regionale finisce per enucleare, nell’ambito di una categoria professionale prevista da normativa statale, a partire dal d.lgs. n. 88 del 1992, un segmento di essa dotato di una particolare legittimazione professionale, diversificando, quindi, in maniera inammissibile per il legislatore regionale, nel più ampio genere dei revisori contabili, la specie di quelli abilitati anche allo svolgimento delle funzioni di revisori cooperativi”.

    L’incredibile ingiustizia subita dai Revisori Legali iscritti al solo registro è vergognosa.
    La vita e la dignità delle persone letteralmente distrutte da assurde prevaricazioni, falsità, che continuano ad essere pronunciate da uomini senza scrupoli in nome di una “giustizia faziosa” che ha solo fame di “sterco del diavolo”.
    La questione Revisori Legali??? Serva per riflettere. Casi analoghi di ingiustizia potrebbero capitare a tutti. Questo Paese è gravemente malato di egoismo e di cattiva informazione.

    1. mm

      Gentile Angelo,
      ho riflettuto a lungo se pubblicare il tuo commento ma ho deciso di farlo, è pieno di passione e di senso della professione che non può non trovare ascolto. Ho tolto, lo vedrai, solo un riferimento anche se blando di matrice razziale che forse ti è sfuggito nella foga del commento. Buona estate e continua a seguirci.

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