ifrs 15 diritto di reso

Accordi di consegna: conto vendita o consegna differita, secondo gli IFRS

di Antonella Quindici - - Commenta

Gli accordi di consegna sono analizzati dal punto di vista contabile dal principio internazionale 15.

Il fornitore può consegnare un prodotto al cliente in conto vendita e conseguentemente quest’ultimo non ne acquisisce il controllo. Secondo i Principi Contabili Internazionali ed in particolare secondo l’IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti in tal caso il fornitore non deve rilevare i ricavi alla consegna del prodotto, ma solo all’effettiva vendita, ossia quando il cliente ne acquisisce il controllo.

Tra gli elementi indicativi del fatto che un accordo di consegna è da considerarsi in conto vendita vi rientrano in particolare i seguenti:

  • a) il prodotto è controllato dal fornitore fino a quando non si verifica un evento predeterminato quale può essere la vendita del prodotto ad un cliente;
  • b) il fornitore può esigere che il prodotto sia reso o trasferito a un terzo, che può per esempio essere un altro venditore;
  • c) il cliente non assume l’obbligazione incondizionata di pagare il prodotto (anche se comunque può essere tenuto a pagare un importo pattuito a titolo di cauzione).

L’accordo di vendita con consegna differita (bill and hold) è invece una tipologia di contratto in base al quale il fornitore fattura al cliente un prodotto ma ne mantiene il possesso materiale fino al trasferimento in un momento successivo. Tali tipi di contratto vengono stipulati ad esempio se il cliente non dispone dello spazio necessario per stoccare il prodotto oppure se il bene in questione gli servirà successivamente nel suo processo produttivo.

Anche in questo caso al fine di determinare il momento in cui adempie all’obbligazione di trasferimento del prodotto, il fornitore deve determinare quando il cliente ne acquisisce il controllo, che può coincidere con la consegna, con la spedizione o altro in base alle clausole contrattuali.

In generale secondo l’IFRS 15 alcuni degli elementi indicativi del trasferimento del controllo di un bene possono essere i seguenti:

  • a) il fornitore ha il diritto a ricevere il pagamento per l’attività e ciò può essere indicativo del fatto che il cliente ha acquisito la capacità di decidere dell’uso dell’attività ricevuta e può trarne sostanzialmente tutti i benefici;
  • b) il cliente possiede il titolo di proprietà dell’attività e conseguentemente ne ha acquisito il controllo;
  • d) al cliente sono stati trasferiti i rischi e i benefici significativi della proprietà dell’attività;
  • e) il cliente ha accettato l’attività e ciò può stare ad indicare che ha acquisito la capacità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne sostanzialmente tutti i benefici.

 In taluni contratti può essere stabilito che il cliente acquisisca il controllo del bene anche se il fornitore ne mantiene il possesso materiale. In tal caso al cliente spetta il diritto di decidere dell’uso del prodotto e di trarne sostanzialmente tutti i benefici, pur non possedendolo fisicamente. Di conseguenza il fornitore non ha più il controllo del bene, ma presta un mero servizio di custodia.

Nell’accordo di vendita con consegna differita, vi sono inoltre delle conditio sine qua non che vanno soddisfatte affinché si possa dire che il cliente ha acquisito il controllo del prodotto, e sono le seguenti:

  • a) l’accordo di vendita con consegna differita deve avere un motivo reale (ad esempio, il cliente deve averne fatto richiesta);
  • b) il prodotto deve essere identificato separatamente come bene appartenente al cliente;
  • c) il prodotto deve essere pronto ad essere fisicamente trasferito al cliente;
  • d) il fornitore non deve avere in alcun modo la facoltà di utilizzare il prodotto o di destinarlo ad un altro cliente.

In estrema sintesi in caso di accordi di vendita con consegna differita, il fornitore rileva il ricavo quando il cliente assume il controllo del bene al di là della consegna fisica.

Secondo il Principio, inoltre, il fornitore deve stabilire se il servizio di custodia del bene oggetto di accordo di consegna differita debba essere considerato come un’obbligazione di fare a sé stante in quanto in questo caso gli va attribuita una parte del prezzo dell’intera operazione.


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Antonella Quindici

E’ Dottore Commercialista, Revisore Legale e Revisore della Sostenibilità. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti ed è autrice di numerosi articoli sui Principi Contabili Internazionali e sulle Operazioni straordinarie pubblicati su riviste specializzate. Laureata con lode in Economia e Commercio, da diversi anni è cultore della materia per gli insegnamenti universitari di “Ragioneria internazionale” e “Comunicazione societaria e operazioni straordinarie”. È membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione”, “Sostenibilità e Business Reporting” e “Diritto della Crisi e dell'insolvenza” dell’UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo e da circa venticinque anni svolge la sua attività in ambito amministrativo per un primario gruppo industriale. Ha avuto modo di specializzarsi nelle tematiche di bilancio oltre che nella gestione delle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti di rami d’azienda. E’ membro di ENIA – Ente Nazionale per l’intelligenza artificiale e dell’associazione accademica SIDREA – Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale.

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