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Bilancio 2025-2026: valutazione dei titoli dell’attivo circolante e deroghe ammissibili

di Monica Peta - - Commenta

L’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato (in consultazione) il Documento Interpretativo 12 riguardo alle disposizioni applicative per la deroga alla valutazione dei titoli non immobilizzati introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). La norma, di natura transitoria ed eccezionale, consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in presenza di perdite di valore desumibili dall’andamento del mercato, purché non rivestano carattere durevole.

L’analisi si concentra sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, sulle modalità di contabilizzazione, sulla necessaria costituzione di una riserva indisponibile di utili e sugli obblighi di informativa in Nota Integrativa. Vengono altresì esaminati i profili di continuità rispetto al precedente Documento Interpretativo 11 del 2022 (emanato in occasione del “Decreto Ucraina” nel 2022) e le implicazioni pratiche per la redazione dei bilanci 2025 e 2026, con particolare attenzione alla distinzione tra perdita temporanea e perdita durevole.

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  • Valutazione dei titoli dell’Attivo Circolante: la motivazione della Deroga

La volatilità dei mercati finanziari, che ha caratterizzato l’ultimo triennio, ha indotto il legislatore italiano a reintrodurre misure di salvaguardia per i bilanci delle imprese nazionali. In tale contesto si inserisce il Documento Interpretativo 12 (di seguito “DI 12”) elaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che fornisce le coordinate tecniche per l’applicazione della deroga valutativa prevista dall’articolo 1, commi da 65 a 67, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (“Legge di Bilancio 2026”). Tale provvedimento, noto come norma “salva titoli”, permette alle imprese di mantenere i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, derogando al generale principio civilistico di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

L’esercizio della facoltà di deroga comporta che i titoli possano essere mantenuti in bilancio al valore di iscrizione risultante dal bilancio precedente (es. 31 dicembre 2024 per il bilancio 2025) o, se acquistati nel corso dell’esercizio, al costo di acquisto.

Tale criterio deroga all’art. 2426, comma 1, n. 9 del Codice Civile, che imporrebbe la svalutazione in caso di valore di mercato inferiore al costo. Tuttavia, il DI 12 specifica che continuano ad applicarsi le altre regole ordinarie di valutazione, quali:

  • il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito (ove applicabile secondo l’OIC 20);
  • le regole di conversione per i titoli in valuta estera (OIC 26);
  • l’iscrizione dei ratei e risconti per gli interessi di competenza.

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  • Valutazione dei titoli dell’attivo circolante: ambito di applicazione

Il DI 12 definisce con precisione il perimetro applicativo della norma.

– Ambito soggettivo

La facoltà è concessa a tutte le società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali (OIC). Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione le imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Un’importante esclusione riguarda le imprese di assicurazione, per le quali la valutazione dei titoli è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), rendendo inapplicabile il documento OIC in oggetto.

–  Ambito oggettivo

La deroga riguarda i titoli iscritti nell’attivo circolante, ossia quei titoli “non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale”. Secondo la classificazione OIC, rientrano in questa categoria:

  • titoli di debito (disciplinati dall’OIC 20);
  • titoli di capitale (disciplinati dall’OIC 21).

Il documento chiarisce che la norma non si applica agli strumenti finanziari derivati, la cui valutazione resta disciplinata dall’OIC 32, né ai titoli oggetto di copertura fair value o ai titoli ibridi quotati valutati al fair value.

  • Valutazione dei titoli dell’Attivo Circolante: la nozione di perdita di carattere durevole. Principi contabili  OIC 20 e 21.

Punto cardine del Documento Interpretativo è la distinzione tra:

  • fluttuazione temporanea, e
  • perdita durevole. (La Legge 199/2025, pur concedendo la deroga, mantiene fermo l’obbligo di svalutare i titoli nel caso in cui la perdita di valore assuma carattere durevole).

Il DI 12 non introduce una nuova definizione di “durevolezza” ma rimanda ai principi generali già codificati negli OIC 20 e 21. La società deve quindi valutare se le cause che hanno depresso il valore di mercato siano strutturali (ad esempio, un deterioramento del merito creditizio dell’emittente per i titoli di debito o una crisi irreversibile della partecipata per i titoli di capitale) o meramente congiunturali (volatilità dei tassi di interesse o del mercato azionario). Nel primo caso, la svalutazione è obbligatoria e la deroga non può essere applicata.

  • Valutazione dei titoli dell’Attivo Circolante: la costituzione di una Riserva indisponibile.

Per bilanciare il mancato passaggio a conto economico delle minusvalenze implicite, la norma impone un vincolo sul patrimonio netto.

Le società che si avvalgono della facoltà di deroga devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.

Il calcolo della riserva deve essere effettuato al netto del relativo effetto fiscale. Qualora gli utili dell’esercizio non siano sufficienti a coprire tale importo, la società dovrà utilizzare riserve di utili disponibili preesistenti o, in mancanza, vincolare gli utili degli esercizi successivi.

Esempi.

Il Documento OIC fornisce alcuni esempi nei casi specifici di vendita successiva alla chiusura del bilancio d’esercizio.

Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025, il valore di mercato è sceso a 70 euro.

– Scenario A: Il titolo viene venduto a febbraio 2026 (prima dell’approvazione del bilancio 2025) al prezzo di 70 euro. In questo caso, la perdita è realizzata e certa.

L’OIC chiarisce che tale perdita (30 euro) deve essere considerata durevole al 31/12/2025 e quindi rilevata a conto economico, rendendo inapplicabile la deroga per la quota parte venduta.

– Scenario B: Il titolo viene venduto a febbraio 2026 al prezzo di 80 euro. In questo caso, la perdita durevole al 31/12/2025 è limitata a 20 euro (100 – 80). La restante differenza non è oggetto di svalutazione se ritenuta temporanea, ma impatta sulla formazione della riserva indisponibile.

  • Valutazione dei titoli dell’Attivo Circolante: l’Informativa in Nota Integrativa

L’adozione della deroga richiede un’ampia disclosure in Nota Integrativa. Il DI 12 elenca le informazioni minime che devono essere fornite:

  • i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
  • la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore di mercato alla chiusura dell’esercizio;
  • le motivazioni per cui la perdita di valore è ritenuta temporanea e non durevole;
  • l’importo della riserva indisponibile costituita e le modalità di copertura.
Autore dell'articolo
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Monica Peta

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Phd in Scienze Aziendali, con studio in Roma, svolge attività di consulenza nell’area Societaria e Fiscale, Compliance Aziendale, Modello 231, Modello sostenibile d’impresa, sovraindebitamento e crisi d’impresa. Sindaco di società e partecipate, componente di CDA di aziende speciali. Componente del comitato scientifico nazionale Fondazione School University, Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma, Componente del comitato scientifico nazionale Istituto Governo Societario. Già professore a contratto presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, docente per la formazione presso gli ODCEC, docente pe il corso di alta formazione crisi da sovraindebitamento SAF, Telos, Relatore in convegni e webinar, Autore di articoli fiscali e aziendali, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche in materia aziendale ed economica.

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