Revisori legali: possibile regolarizzare la formazione per il triennio 2017/2019 entro il 30 aprile 2022

di Redazione - - 1 Commento

Dopo che la circolare 3/2022 della Ragioneria generale dello Stato aveva prorogato per motivi tecnici dal 17 gennaio al 16 febbraio 2022, la possibilità di regolarizzare il debito formativo per i revisori legali (per un riepilogo delle proroghe leggi anche Obbligo formativo revisori legali 2017-2019 entro il 16 febbraio 2022), la conversione del Decreto Milleproroghe (Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228) ha previsto una ulteriore proroga fino al 30 aprile 2022.

Il decreto sposta infatti il termine dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori legali, al 30 aprile, quindi una ulteriore proroga del termine per mettersi in regola. Ciò in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricordiamo che la prima proroga e le regole per regolarizzare il 2017/2019 sono contenute in un decreto pubblicato nella GU n 237 del 4 ottobre – decreto n. 135/2021 recante il “Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il MEF immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta del Regolamento in data 7 ottobre con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale ha dettato le istruzioni per regolarizzare il Mancato assolvimento dell’obbligo formativo triennio 2017/2019, prevedendo la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

In sostanza viene data la possibilità ai revisori di sanare entro il 17/1/2022, data ora aggiornata al 30 aprile 2022, la formazione irregolare per il triennio 2017/2019, esclusivamente con i corsi messi a disposizione dal MEF mentre per il triennio 2020/2022 la formazione potrà essere completata entro il 31/12/2022 attraverso il canale FAD – MEF o presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

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Ricordiamo che il Mef vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n 39/2010 da parte degli iscritti nel registro dei revisori e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell’articolo 21, comma 1, dello stesso decreto.

In particolare, provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché in merito:

a) l’abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa’ di revisione legale; 

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio; 

c) l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualita’ delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione; 

d) la formazione continua; 

e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle societa’ di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. 

f) l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all’articolo 9, 10 e 11.

Lo stesso MEF applica le sanzioni ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni: 

  1. mancato assolvimento dell’obbligo formativo
  2. inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi; 
  3. dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante; 
  4. violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo; 
  5. mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all’articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità  e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato; 
  6. mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera b); 
  7. mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.
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Violazioni sulla formazione dei revisori. I controlli del MEF

Relativamente alla formazione dei revisori,il capo III del regolamento di cui si tratta, disciplina i procedimenti per violazioni specifiche e prevede, tra le altre, norme sulle violazioni dell’obbligo formativo.

In particolare, il MEF accerta, per ciascun revisore, il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua. 

A tal fine, invia una lettera di contestazione degli addebiti prevista dall’avvio del procedimento sanzionatorio (ex art 4, comma 1 del regolamento di cui si tratta).

La lettera è trasmessa individualmente ad ogni interessato al rispettivo domicilio digitale

Nel caso in cui la violazione dell’obbligo formativo non è connotata da particolare gravità, tale da produrre l’irrogazione di sanzioni quali:

  1. la revoca di uno o più incarichi di revisione legale 
  2. il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni
  3. la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico

(sanzioni previste dall’articolo 24, comma 1, lettere f), g) e h) del decreto legislativo n 39/2010) non si procede all’audizione personale dell’interessato.  

Il revisore può comprovare direttamente e personalmente di aver assolto l’obbligo formativo nel  caso di partecipazione  a programmi di formazione a  distanza erogati direttamente dal MEF. 

Nei restanti casi, la prova dell’assolvimento dell’obbligo formativo, nel corso  del procedimento  sanzionatorio, avviene  mediante la produzione  di idonee attestazioni della partecipazione ai  programmi di  formazione  dei soggetti  di  cui all’articolo 5, commi 6, lettera b), e 10, del  decreto  legislativo, ed entro i termini di 30 giorni (previsti dall’articolo 4, comma 2) dal ricevimento della lettera di contestazione, presentate dal revisore o acquisite dal MEF presso i predetti  soggetti   accreditati dal  Ministero  dell’economia e delle   finanze  attraverso  la sottoscrizione di apposita convenzione. 

La commissione può prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilità di assolvere l’obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità.

Leggi anche: Revisori: le istruzioni del MEF per recuperare gli obblighi formativi 2017/2019

Scarica la Circolare Gratuita: Regolamento provvedimenti sanzionatori per Revisori


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Redazione

Commenti 1

  1. Egr. Sigg.ri
    Permettetemi di far presente che la possibilità consentita di adempiere ai ritardi formativi dovrebbe ricevere adeguata flessibilità ai revisori ultrasettantenni.
    Attendo con fiducia una correzione di tale norma.
    Distinti saluti
    Pasquale Gravante. Caserta

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