Nuova Versione del Principio Contabile 10: Analisi e Differenze

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Vediamo la nuova versione del principio contabile 10 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 10 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.

A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.

Principio numero 10: RENDICONTO FINANZIARIO

  • Vengono modificati i paragrafi 2 e 3 in merito alle informazioni fornite dal rendiconto finanziario per valutare la situazione finanziaria, la liquidità e la solvibilità della società (non più del gruppo).
  • All’interno del principio contabile 10, il termine gestione reddituale viene sostituito dal termine attività operativa (paragrafi 3, 12, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, 41, 43, 46).
  • Il bilancio di esercizio, in base alla modifica dell’articolo 2423 comma 1 del codice civile, è costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e anche dal rendiconto finanziario (paragrafo 4).
  • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis comma 2) e le società riconducibili alle micro-imprese (art. 2435-ter) sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (paragrafo 5).
  • Il principio contabile 10 è dunque destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, ma non è più valido per la redazione del rendiconto finanziario consolidato (paragrafo 6).
  • Viene completamente riformulato il paragrafo 7 che nella nuova versione rimanda alle disposizioni del codice civile prese a riferimento per il principio contabile 10 riportate nel capitolo Il rendiconto finanziario nella legislazione civilistica.
  • Per fattispecie specifiche relative al rendiconto finanziario si rimanda ad altri principi contabili che le disciplinano (paragrafo 8).
  • Nel principio contabile 10 si introducono e si ridefiniscono i concetti di:
    • Rendiconto finanziario, ovvero un prospetto contabile che presenta le variazioni positive o negative delle disponibilità liquide nell’ambito di un determinato esercizio (paragrafo 9);
    • Flussi finanziari, ovvero aumenti o diminuzioni dell’ammontare delle disponibilità liquide presentati nel rendiconto finanziario che derivano dall’attività operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento (paragrafo 10).
    • Attività operativa, che comprende complessivamente le operazioni relative all’acquisizione, produzione, distribuzione di beni e alla fornitura di servizi (anche se riferibili a gestioni accessorie), oltre che le operazioni non riconducibili ad attività di investimento e di finanziamento. (paragrafo 12);
    • Bilancio in forma ordinaria, che viene redatto in funzione delle disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) o dalle società che non rientrano tra le micro-imprese (art. 2435-ter) (paragrafo 13).
  • Il principio contabile 10, richiamando l’articolo 2425-ter del codice civile introdotto col DL 139/2015, sottolinea come “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con soci” (paragrafo 14).
  • Il principio contabile 10 dispone che nel rendiconto finanziario vadano indicati l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio (paragrafo 24).
  • Secondo la modifica al paragrafo 25, nei flussi finanziari dell’attività operativa sono compresi, tra gli altri, anche i flussi finanziari riferibili a gestioni accessorie.
  • Vengono eliminati i paragrafi 40, 41, 42, 43 relativi al rendiconto finanziario consolidato, la cui trattazione è rinviata al principio contabile 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto. Ne consegue un riallineamento della numerazione dei paragrafi.
  • Ancora il principio contabile 10 dispone che nel rendiconto finanziario tra le attività di investimento vadano presentati i flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati come definiti nell’OIC XX (paragrafo 47).
  • Viene aggiunto nel paragrafo 48 il termine strumento finanziario per definire un derivato (ad esempio un future, un contratto a termine, un’opzione, uno swap) designato come strumento di copertura.
  • In merito all’acquisto o alla cessione di rami d’azienda, il principio contabile 10 indica che “il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato o incassato per l’acquisizione e la cessione di un ramo d’azienda è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione” (paragrafo 49).
  • Sempre riguardo l’acquisto o la cessione di rami d’azienda, la società deve indicare in calce al rendiconto finanziario:
    • I corrispettivi totali pagati o ricevuti;
    • La parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;
    • L’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di acquisizione o cessione del ramo d’azienda;
    • Il valore contabile delle attività o passività acquisite o cedute (paragrafo 50).
  • Il paragrafo 51 chiarisce che il flusso finanziario relativo all’acquisizione di un ramo d’azienda non si può compensare con quello relativo alla cessione di un altro ramo d’azienda.
  • Tra le operazioni non monetarie, ed in particolare tra le operazioni di investimento o di finanziamento non richiedenti l’impiego di disponibilità liquide, il paragrafo 52 annovera, tra le altre, lo scambio di partecipazioni al posto dell’emissione di azioni per l’acquisizione di una società controllata.
  • In calce al rendiconto finanziario la società presenta l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società spiegando le ragioni per cui questi non sono utilizzabili: tra gli esempi citati nel paragrafo 53 rientra un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell’interesse di un’impresa controllata (paragrafo 53).
  • La nuova versione del principio contabile 10 si applica dai bilanci il cui esercizio ha inizio dal 1° gennaio 2016 (paragrafo 54).
  • Viene richiamato l’articolo 2425-ter del codice civile già illustrato nel paragrafo 14 riguardo ciò che è previsto debba risultare dal rendiconto finanziario per l’esercizio cui è riferito il bilancio e per quello precedente. Nell’articolo 12 del DL 139/2015 non è prevista un’eccezione all’applicazione retrospettiva delle disposizioni dell’articolo 2425-ter, per cui in sede di prima applicazione del principio contabile 10 va presentato il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente a fini comparativi (paragrafo 55).
  • In conclusione, il principio contabile 10 riprende le norme del codice civile in merito alla redazione del rendiconto finanziario su cui è intervenuto il DL 139/2015:
    • “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” (articolo 2423);
    • ” Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui e’ riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci” (articolo 2425-ter);
    • “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario” (articolo 2435-bis);
    • “Le micro imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario” (articolo 2435-ter).
  • Tra le motivazioni alla base delle decisioni assunte, l’OIC ricorda la necessità di recepire la Direttiva europea 34 del 2013. Nella precedente disciplina il rendiconto finanziario non costituiva un prospetto obbligatorio a se stante da redigere per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma rientrava nell’ambito della nota integrativa tenuto conto della sua rilevanza informativa.

Principio contabile 10

Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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