Nuovi obblighi del revisore con riferimento alla relazione sulla gestione

di Giorgio Gentili - - Commenta

L’articolo 10 del Decreto Legislativo n.139/2015, in vigore dal 1 Gennaio 2016, recependo gli articoli 34 e 35 della direttiva contabile 2013/34/UE, attribuisce nuove funzioni al revisore legale dei conti in materia di giudizio sulla relazione della gestione.  Gli articoli della direttiva recepiti dal decreto legislativo in esame sono i seguenti:

Articolo 34

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE. I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre: a) esprimono un giudizio su quanto segue: i) se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e ii) se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili; b) dichiarano se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell’impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un’indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

2. Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica, mutatis mutandis, al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata

 Articolo 35

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione

L’articolo 28 della direttiva 2006/48/CE è così modificato:

“Articolo 28 Relazioni di revisione

1. La relazione di revisione contiene: a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell’informativa di bilancio applicato nella loro preparazione; b) una descrizione dell’ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l’indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata; c) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale: i) il bilancio d’esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell’informativa di bilancio applicato; e ii) se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge. Se il revisore legale si trova nell’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio; d) l’indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri l’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione; e) il giudizio e la dichiarazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (*).

2. La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei bilanci è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisore/i legale/i che effettua/no la revisione legale per conto della società medesima. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale/tali firma/e non debba/no essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il/i nome/i della/delle persona/e interessata/e è/sono reso/i noto/i alle autorità competenti.

3. La relazione di revisione sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o la società di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Qualora il bilancio d’esercizio dell’impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate.

L’articolo 34 della Direttiva 2013/34/UE specifica  dunque che il revisore legale dei conti deve valutare:

  •  se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio;
  •  se la relazione sulla gestione è stata redatta in conformità e ne rispetto dei requisiti di legge applicabili.

Il revisore deve altresì fornire una dichiarazione di aver o meno ravvisato  rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione, in considerazione di quanto egli può aver percepito nel corso del suo incarico e di quanto può aver acquisito conoscenza sulla gestione aziendale. Laddove il revisore ravvisasse e facesse presente il sussistere di tali dichiarazioni errate, dovrebbe anche specificarne la natura. In caso di aziende o enti che redigano il bilancio consolidato il revisore è tenuto ai medesimi obblighi sopra individuati anche con riferimento alla relazione sulla gestione consolidata. In merito a questa ultima e alla necessità di un giudizio del revisore sulla conformità di essa ai principi di legge e alla sua coerenza con il bilancio consolidato si esprime anche l’articolo 35 della sui citata Direttiva 2013/34/UE.

Il testo dell’articolo 10, dal titolo  “Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” intende, dunque, recepire il disposto degli articoli 34 e 35 della direttiva comunitaria in esame. L’articolo 10 recita:

“All’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39, alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: “e sulla sua  conformità  alle  norme  di  legge.  Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla  base delle conoscenze e della comprensione  dell’impresa  e  del  relativo contesto acquisite nel  corso  dell’ attività di  revisione  legale, circa  l’eventuale  identificazione  di  errori  significativi  nella relazione sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni sulla natura di tali errori”.

(…)

Il punto focale della novità si colloca nel nuovo disposto della lettera e) dell’articolo 14 il quale impone al revisore non più solo di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, ma di esprimersi anche sulla  sua  conformità  alle  norme  di  legge Impone, altresì, di inserire nel giudizio, una dichiarazione  rilasciata  sulla  base delle conoscenze e della comprensione  dell’impresa  e  del  relativo contesto acquisite nel  corso  dell’attività  di  revisione  legale, circa  l’eventuale  identificazione  di  errori  significativi  nella relazione sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni sulla natura di tali errori.

Riassumendo sono due nuovi i nuovi compiti che il revisore legale dei conti dovrà svolgere con la relazione di revisione:

  1. esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione ai principi civilistici e contabili applicabili;
  2. predisporre una dichiarazione di segnalazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, in base alle conoscenze e alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite durante lo svolgimento della funzione di revisore.

La novità fa presagire che ci sarà presto una riforma dell’attuale principio di revisione di riferimento – SA 720 B – il quale dovrà essere aggiornato con le necessarie linee guida per l’esecuzione delle procedure di controllo necessarie al fine di poter esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione ai principi civilistici e contabili e di predisporre la dichiarazione di segnalazione di errori significativi. Si attendono anche interventi delle organizzazioni di settore quali CNDCEC, ASSIREVI, INRL e CONSOB.

Nell’ipotesi in cui sia redatta la relazione sulla gestione la relazione del revisore deve contenere anche un paragrafo con il giudizio sulla coerenza della medesima relazione con il bilancio. Il giudizio può attestare che esiste coerenza della relazione con il bilancio, evidenziando o meno dei rilievi o che non vi è coerenza o che il revisore si trova nell’impossibilità di esprimere un giudizio.

(…)

tratto da LA CIRCOLARE DEL REVISORE LEGALE n. 10 – Ottobre 2015

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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