La riforma delle professioni dispone la durata del tirocinio obbligatorio per tutti i professionisti ad un massimo di 18 mesi. Spetterà agli ordini professionali fissare la durata.
Per i revisori legali sarà necessario un apposito decreto ministeriale. In particolare, la normativa europea prevede per i revisori un tirocinio non inferiore a 36 mesi ma, come evidenziato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il legislatore ha considerato questa attività un servizio e non una professione a sé stante. E’ stato proprio il CNDCEC nell’Informativa n. 61 del 27 luglio 2012 ad affermare che la riduzione a 18 mesi del tirocinio non consente l’automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo dell’obbligo di un tirocinio di 36 mesi per questa attività imposto dall’art. 3 del D. Lgs. n.39/2010, in attuazione dell’art. 10, comma 1, della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE. Come spiega infatti il Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è l’Europa ad imporre un tirocinio di 36 mesi per i revisori contabili . Aggiunge inoltre: “Noi avevamo chiesto che nel Dpr si tenesse conto di questo, ma ci è stato spiegato che, non essendo quella del revisore una professione ma un servizio, il decreto di riforma degli ordinamenti non era il posto giusto”.
Eleonora Di Vona, Presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, afferma di condividere quanto spiegato nella relazione di accompagnamento al DPR, vale a dire che il problema del tirocinio da revisore non poteva essere affrontato nel DPR medesimo, perché la revisione legale è una mera funzione, mentre il decreto fa riferimento solo alle professioni regolamentate. La Di Vona sostiene però che è auspicabile e quasi necessario trovare una soluzione (attraverso i decreti attuavi del DLgs. 39/2010) che risulti a favore dell’equipollenza dell’esame di Stato, onde evitare che si renda più difficoltoso l’accesso dei giovani commercialisti ai mercati professionali”.