Conferimento d’azienda e avviamento preesistente

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

La norma di comportamento n. 181 del 1° giugno 2011 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, in materia di conferimento d’azienda e regime fiscale dell’avviamento, offre un’interpretazione diametralmente opposta rispetto a quanto sostenuto sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. Min. n. 8/E del 4 marzo 2010.

L’Amministrazione Finanziaria aveva precisato che l’avviamento non costituisce oggetto di trasferimento aziendale e, dunque, ai fini fiscali, la cancellazione della posta da parte del conferente obbligava quest’ultimo a procedere all’ammortamento dell’avviamento seguendo le previsioni di legge ordinarie e nei termini previsti dal TUIR (norme sul riallineamento).

Secondo la predetta norma di comportamento dell’AIDC, invece, “in caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa”.

L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.

 

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

5 × due =