Come il Sindaco-revisore formalizza un giudizio non positivo sul bilancio

di Gabriele Giammarini - - Commenta

Al paragrafo 2.5 del Principio di revisione 002 (CNDCEC PR 002) “Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39”, nella versione pubblicata dal Consiglio Nazionale nell’aprile del 2011, si legge che il revisore può non essere in grado di esprimere un giudizio positivo in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) disaccordi con gli amministratori riguardanti l’accettabilità dei principi contabili utilizzati, i loro metodi di applicazione o l’adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio;

b) limitazioni al lavoro di revisione;

Le circostanze descritte al punto a) possono portare a un giudizio con rilievi o a un giudizio negativo. Le circostanze descritte al punto b) possono portare a un giudizio con rilievi o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Al paragrafo R.50.10 delle “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato delle revisione legale dei conti”, nella versione in pubblica consultazione fino al 30 novembre sul sito del CNDCEC http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx, viene indicata la procedura da seguire prima di emettere la relazione nel caso ricorrano tali circostanze.

Già nel corso dell’incarico i Sindaci-revisori dovrebbero tempestivamente comunicare gli errori riscontrati alla Direzione della società revisionata, affinché vengano dalla stessa investigati e corretti.

Prima dell’emissione della relazione, Il Collegio sindacale comunica se vi sono errori non corretti e l’effetto che tali errori, singolarmente e complessivamente, possono avere sul giudizio. Le linee guida non prescrivono la forma di tale comunicazione, ma il tenore delle raccomandazioni sembra suggerire la forma scritta. Infatti si legge che “la comunicazione, con allegata richiesta di correzione, deve identificare singolarmente ciascun errore significativo non corretto ovvero l’eventuale effetto cumulativo degli errori singolarmente non significativi. In tale circostanza, il collegio sindacale comunica alla Direzione l’intenzione di esprimere un giudizio diverso da quello senza rilievi”.

Successivamente, e tenendo conto delle eventuali risposte della Direzione, i Sindaci-revisori redigono il testo della relazione. Le motivazioni che portano al giudizio non positivo vanno ovviamente ben formalizzate (e documentate!) anche nelle carte di lavoro.

Nel caso di giudizio con rilievi o negativo per deviazione dai principi contabili (vedi punto sub. a) vanno quantificati gli effetti sulle voci di bilancio coinvolte, specificando l’effetto sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio, tenuto conto anche degli eventuali effetti fiscali.

Nel caso di giudizio con rilevi per limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione o che impediscono di esprimere un giudizio sul bilancio, vanno descritte le circostanze che hanno portato a tale forma di giudizio.

Autore dell'articolo

Gabriele Giammarini

Dottore commercialista in Ancona e Revisore legale, è esperto in tecniche di revisione, autore di pubblicazioni e relatore in convegni in materia di revisione legale. Collabora da oltre ventanni con società ai vertici mondiali del settore. Componente della commissione "revisione legale" dell'ODCEC di Ancona.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre + 6 =