Stop alla rateizzazione delle plusvalenze: effetti su bilancio 2026, acconti e controlli del revisore

di Dott Fabrizio Nittolo - - Commenta

La novità è nota da mesi: la legge di bilancio 2026 ha soppresso la facoltà, prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR, di ripartire fino a cinque esercizi la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali posseduti da almeno tre anni[1]. Molto meno esplorati sono i suoi effetti sui bilanci in corso di formazione, che emergono proprio adesso, nella seconda parte dell’anno, quando gli studi chiudono le situazioni infrannuali, ricalcolano gli acconti di novembre e impostano le chiusure 2026. La norma agisce infatti su tre piani distinti — le rate residue delle plusvalenze pregresse, gli acconti del primo anno di applicazione, la pianificazione delle dismissioni — e ciascuno di essi genera una voce di verifica specifica per chi redige il bilancio e per chi lo controlla. Questo contributo li ripercorre in chiave operativa.

1. Il nuovo art. 86, comma 4: perimetro ed esclusioni

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 — il 2026 per i soggetti solari — le plusvalenze realizzate su beni strumentali materiali e immateriali, sui risarcimenti per la loro perdita o danneggiamento e sulle immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti PEX concorrono a formare il reddito interamente nell’esercizio di realizzo. La rateizzazione sopravvive come eccezione per le plusvalenze da cessione di aziende o rami d’azienda e, nel settore sportivo professionistico, per i diritti sulle prestazioni degli atleti. Due precisazioni di perimetro. La prima riguarda i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare: per essi il regime previgente resta applicabile alle cessioni perfezionate fino alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, il che apre una finestra residua che va verificata caso per caso sulla base del momento di realizzo ex art. 109, comma 2, TUIR. La seconda riguarda il sale and lease back: la ripartizione civilistica della plusvalenza lungo la durata del contratto, prevista dall’art. 2425-bis, comma 4, c.c., continua a rilevare anche fiscalmente per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata[2], con la conseguenza che l’operazione resta, in presenza dei relativi presupposti civilistici e fiscali, uno dei pochi strumenti che consentono di mantenere una distribuzione temporale della rilevanza fiscale della plusvalenza. Ne restano escluse le micro-imprese che redigono il bilancio in forma semplificata ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., cui la derivazione rafforzata non si applica e per le quali l’intera plusvalenza è imponibile nell’anno; diversa è la posizione delle micro-imprese che optano per il bilancio in forma ordinaria, ammesse alla derivazione rafforzata dal 2022. Resta infine ferma, per l’imprenditore individuale, la facoltà di assoggettare a tassazione separata la plusvalenza da cessione di aziende possedute da più di cinque anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. g), TUIR[3]: un’opzione che opera proprio nel perimetro residuo in cui la rateizzazione sopravvive.

2. Le rate residue 2021-2025: nulla cambia, ma tutto va verificato

Le plusvalenze realizzate fino al 2025 per le quali il contribuente ha optato per la rateizzazione continuano a essere tassate secondo il piano originario: la norma non ha effetto retroattivo. Proprio per questo il bilancio 2026 è il primo in cui coesistono le due discipline, ed è qui che si annida il rischio di errore. Sul piano contabile la plusvalenza è stata iscritta per intero nell’esercizio di realizzo, mentre fiscalmente è stata frazionata: ne è derivata una differenza temporanea imponibile, con imposte differite passive accantonate ai sensi dell’OIC 25 e da riversare a conto economico in ciascuno degli esercizi in cui la rata concorre al reddito[4]. Per una plusvalenza di 100.000 euro realizzata da una Srl nel 2024, ad esempio, il fondo imposte differite iscritto a fine 2024 era pari a 19.200 euro (24% di 80.000) e nel 2026 deve ancora presentare un saldo di 9.600 euro, con riversamento di 4.800 euro all’anno fino al 2028. La prima voce della checklist è quindi la riconciliazione tra il prospetto delle rate residue in dichiarazione, il fondo imposte differite in bilancio e il piano di riversamento, verificando anche che le differite residue siano misurate con le aliquote che si prevede saranno in vigore al momento del riversamento, come richiede l’OIC 25. Un disallineamento, non infrequente quando cambia il consulente o il software, si traduce in un errore sulle imposte di competenza.

3. Gli acconti 2026: il ricalcolo del comma 43

Il secondo piano è quello degli acconti. Il comma 43 stabilisce che, esclusivamente ai fini dell’acconto dovuto per il primo periodo d’imposta di applicazione della riforma, l’imposta del periodo precedente sia rideterminata come se le nuove regole fossero già state in vigore[5]: in concreto, chi nel 2025 ha realizzato una plusvalenza e ne ha rateizzato la tassazione deve ricalcolare la base storica assumendo la plusvalenza per intero. Si tratta di una regola transitoria, che esaurisce i suoi effetti con gli acconti 2026. Il ricalcolo riguarda IRES e IRPEF, non l’IRAP, la cui base imponibile — assunta dalle risultanze di bilancio — non ha mai conosciuto la rateizzazione. Un chiarimento recente ne amplia la platea: con la FAQ n. 1 del 3 giugno 2026 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la rideterminazione opera anche per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, poiché la plusvalenza è una componente estranea al reddito concordato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 13/2024 e va quindi assunta per intero nella base di calcolo dell’acconto[6]. Le conseguenze pratiche sono due. Per i contribuenti interessati, l’acconto di novembre risulterà superiore a quello determinato con il metodo storico ordinario, e un versamento insufficiente espone alla sanzione per carente versamento, salvo il ricorso, adeguatamente motivato e documentato, al metodo previsionale. Per il bilancio 2026, i crediti per acconti versati e il fondo imposte correnti risentiranno del ricalcolo e vanno riconciliati con la dichiarazione: l’organo di controllo farà bene ad acquisire il prospetto di determinazione degli acconti di tutti i clienti che nel 2025 hanno ceduto cespiti, perché è esattamente il tipo di adempimento che sfugge quando la novità normativa è percepita come già «assorbita».

4. Srl e imprese individuali: effetto finanziario o maggiore imposta?

L’impatto della soppressione non è uniforme, e la differenza dipende dalla natura proporzionale o progressiva dell’imposta. Si consideri una plusvalenza di 100.000 euro su un cespite posseduto da oltre tre anni. Per Alfa Srl l’IRES complessiva è la stessa nei due regimi — 24.000 euro — ma nel regime previgente si sarebbe distribuita in cinque quote da 4.800 euro, mentre ora è dovuta interamente nell’anno: l’effetto è finanziario, un’anticipazione del carico che incide sulla liquidità ma non sull’onere totale, e che elimina peraltro il doppio binario contabile-fiscale con la relativa fiscalità differita. Per un’impresa individuale il quadro cambia, in misura che dipende dalla posizione reddituale complessiva del contribuente. Si assuma, a titolo esemplificativo, un reddito ordinario di 40.000 euro: con la rateizzazione, ciascuna quota di 20.000 euro avrebbe scontato l’IRPEF per 10.000 euro nello scaglione del 33% e per 10.000 nello scaglione del 43%, con un’imposta di 7.600 euro l’anno e di 38.000 euro nel quinquennio; con la tassazione integrale, il reddito sale a 140.000 euro e l’imposta sulla plusvalenza diventa di 42.000 euro[7]. L’effetto è di maggiore imposta, circa 4.000 euro oltre l’anticipazione finanziaria, senza contare le addizionali; l’aggravio cresce quanto più il reddito ordinario è basso e la plusvalenza elevata, perché è la concentrazione in un solo periodo a spingere una quota maggiore di reddito nello scaglione marginale più alto. È su questa platea — imprese individuali e società di persone con soci persone fisiche — che il professionista è chiamato a un ruolo di pianificazione: la scelta tra cessione diretta, conferimento del ramo, sale and lease back o mera dilazione temporale dell’operazione non è più neutrale.

5. Cosa verifica l’organo di controllo

Per sindaci e revisori la novità si traduce in quattro verifiche da inserire nel programma sull’area imposte del bilancio 2026. La prima riguarda la fiscalità corrente: le plusvalenze realizzate nell’esercizio devono concorrere per intero al calcolo delle imposte, senza variazioni in diminuzione che riflettano un’opzione non più esercitabile — un errore facile per chi lavora con modelli di calcolo impostati negli anni precedenti. La seconda riguarda la fiscalità differita: nessuna nuova differita passiva può sorgere da plusvalenze 2026, mentre quelle pregresse devono riversarsi secondo il piano originario. La terza attiene alla coerenza tra bilancio e dichiarazione, in particolare sul ricalcolo degli acconti — anche per i soggetti in concordato preventivo biennale — e sulla corretta rappresentazione dei crediti tributari. La quarta è di ordine prospettico: nel dialogo con la direzione sulle operazioni straordinarie in cantiere — dismissioni di immobili, rinnovi di parco macchine, riorganizzazioni — l’organo di controllo ha titolo per verificare che l’impatto fiscale sia stato valutato e, ove rilevante, adeguatamente riflesso nelle previsioni di tesoreria che sostengono la continuità aziendale. Anche una norma di semplificazione, se non presidiata, può produrre bilanci sbagliati: e in questo caso il presidio comincia dalla checklist.


[1]L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 42 e 43, che modificano l’art. 86, comma 4, D.P.R. 917/1986.

[2]Art. 83, comma 1, TUIR, come modificato dall’art. 8 del D.L. 73/2022, che ha esteso la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria; cfr. Agenzia delle entrate, risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017, sul trattamento fiscale della plusvalenza da sale and lease back per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali in derivazione rafforzata.

[3]Art. 17, comma 1, lett. g), e comma 2, TUIR: per le persone fisiche esercenti imprese commerciali l’opzione va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di realizzo; la tassazione separata è preclusa alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

[4]OIC 25 «Imposte sul reddito», par. 47 ss., sulla rilevazione delle imposte differite in presenza di differenze temporanee imponibili.

[5]Art. 1, comma 43, L. 199/2025.

[6]Agenzia delle entrate, FAQ n. 1 del 3 giugno 2026, sezione «Concordato preventivo biennale – Contribuenti ISA 2026», sul coordinamento tra l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 e l’art. 1, comma 43, L. 199/2025.

[7]Calcolo effettuato con le aliquote IRPEF vigenti dal 2026 (23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 199/2025), a parità di aliquote nei due scenari e al lordo di detrazioni e addizionali regionali e comunali; l’entità dell’aggravio varia con il reddito ordinario del contribuente.

Autore dell'articolo

Dott Fabrizio Nittolo

Fabrizio Nittolo è Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Milano, e Revisore Legale. Da circa vent'anni si occupa di revisione legale dei conti, con esperienza maturata in primarie società di revisione su realtà industriali, commerciali e dei servizi che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e internazionali. Ricopre incarichi di revisore legale, sindaco unico e componente di collegi sindacali in società di capitali, società cooperative ed enti del terzo settore. I suoi ambiti di specializzazione comprendono la revisione e gli organi di controllo nelle società di minori dimensioni, le financial due diligence, la rendicontazione e l'assurance di sostenibilità, le attestazioni previste dal Codice della Crisi."

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