Con la Circolare n. 15 del 7 settembre 2026, la Ragioneria Generale dello Stato detta le istruzioni operative per la formazione continua dei revisori legali nel nuovo triennio formativo 2026-2028.
Il documento sostituisce le precedenti istruzioni relative al triennio 2023-2025 e disciplina le modalità di assolvimento dell’obbligo, il riconoscimento dei crediti e le procedure di verifica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per i professionisti il primo dato da ricordare è semplice: il revisore legale deve conseguire almeno 20 crediti formativi ogni anno, per un totale di 60 nel triennio. Per i revisori abilitati anche all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, invece, l’obbligo sale a 25 crediti annuali.
Vediamo nel dettaglio le regole e soprattutto gli aspetti ai quali prestare attenzione nella programmazione della formazione.
Formazione revisori legali: 20 crediti ogni anno
La Circolare MEF ribadisce il carattere annuale dell’obbligo di aggiornamento professionale.
Ogni revisore iscritto al Registro deve maturare 20 crediti formativi per ciascun anno, arrivando così a 60 crediti nell’intero triennio 2026-2028.
Non è quindi possibile considerare il triennio come un unico periodo nel quale recuperare liberamente eventuali crediti mancanti. Il MEF precisa che non sono ammesse compensazioni tra i crediti maturati nelle diverse annualità.
La distribuzione dei crediti è altrettanto importante:
| Obbligo formativo | Crediti richiesti |
|---|---|
| Crediti per ciascun anno | 20 |
| Crediti complessivi 2026-2028 | 60 |
| Materie caratterizzanti la revisione legale – Gruppo A | almeno 10 all’anno |
| Altri crediti | Gruppi B, C e D |
Dei 20 crediti annuali, quindi, almeno 10 devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale comprese nel Gruppo A del programma annuale di aggiornamento professionale.
I restanti crediti possono essere acquisiti nelle materie dei Gruppi B e C oppure nelle materie del Gruppo D, dedicate all’attestazione di sostenibilità.
Revisori della sostenibilità: obbligo di 25 crediti annuali
Una disciplina specifica riguarda i revisori legali abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Per questi professionisti la Circolare stabilisce un obbligo di 25 crediti formativi ogni anno, così distribuiti:
- almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la revisione legale, Gruppo A;
- almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti l’attestazione di sostenibilità, Gruppo D;
- i restanti 5 crediti possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti dei Gruppi B e C.
La formazione sulla sostenibilità diventa quindi una componente strutturale dell’aggiornamento professionale per i revisori abilitati a svolgere questa attività.
Un’ora di formazione corrisponde a un credito
Resta confermato anche il criterio di proporzionalità: un’ora di formazione corrisponde a un credito formativo.
Il MEF specifica però che ai fini del riconoscimento vengono considerati soltanto crediti interi e non frazioni di credito.
I corsi possono essere seguiti a distanza, in aula oppure in modalità mista.
Un’altra regola da tenere presente riguarda la ripetizione dei corsi. Nel corso dello stesso triennio, partecipare più volte al medesimo corso non consente di maturare ulteriori crediti. È invece possibile frequentare corsi sulla stessa materia quando siano erogati da enti diversi o attraverso differenti canali formativi e presentino contenuti differenti.
I tre canali per assolvere l’obbligo formativo
La Circolare n. 15 conferma tre modalità attraverso le quali il revisore può assolvere l’obbligo di formazione continua.
La prima è la formazione erogata direttamente dal MEF attraverso la piattaforma FAD. I moduli sono disponibili gratuitamente in modalità e-learning nell’area dedicata del portale istituzionale.
Per ottenere il credito è necessario completare il modulo e superare il test finale con almeno il 70% delle risposte esatte. Dopo tre tentativi consecutivi non superati, occorre visualizzare nuovamente il modulo.
Il secondo canale è costituito dai corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati presso il MEF.
La terza possibilità riguarda la formazione prevista dagli Albi professionali di appartenenza, nonché quella svolta nell’ambito delle società di revisione, quando riconosciuta equivalente dal Ministero secondo le condizioni previste dalla normativa.
I diversi canali possono essere utilizzati anche in modo complementare.
Crediti formativi: attenzione anche alla loro comunicazione al MEF
Uno degli aspetti operativi più importanti della Circolare riguarda la trasmissione dei crediti al Registro.
Per i corsi erogati dagli enti accreditati, non è il singolo revisore a comunicare al Ministero l’attestato di partecipazione. La comunicazione dei crediti spetta direttamente all’ente formatore.
Gli enti devono effettuare la trasmissione almeno trimestralmente e i crediti relativi a un’annualità possono essere comunicati non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Se il revisore verifica che i crediti non risultano comunicati, non può sostituirsi all’ente inviando personalmente l’attestazione al Ministero: può invece rivolgersi all’ente formatore e sollecitarne la trasmissione.
Una regola analoga riguarda la formazione effettuata attraverso gli Albi professionali.
Per questo motivo è opportuno non limitarsi a conservare gli attestati, ma controllare periodicamente la propria posizione formativa.
Formazione degli Albi professionali: quando i crediti sono riconosciuti
La formazione svolta nell’ambito dell’Albo professionale di appartenenza può essere riconosciuta equivalente quando risulta conforme al programma annuale di aggiornamento professionale adottato dal MEF.
La Circolare precisa inoltre un limite importante: i crediti relativi a corsi organizzati da un Albo professionale non sono riconosciuti ai revisori che non risultino iscritti anche a quell’Albo.
Per esempio, la partecipazione a un’attività formativa prevista da un determinato Ordine professionale può concorrere alla formazione del revisore solo in presenza delle condizioni indicate dalla disciplina sull’equivalenza.
Nessuna esenzione dall’obbligo formativo
La Circolare dedica uno specifico passaggio anche alle esenzioni.
Il principio stabilito dal MEF è netto: tutti gli iscritti al Registro sono soggetti all’obbligo formativo in ragione della loro iscrizione.
Non assumono rilievo:
- l’effettiva titolarità di incarichi di revisione;
- l’iscrizione nella sezione A o B del Registro;
- l’età anagrafica;
- l’anzianità di iscrizione;
- altre condizioni personali dell’iscritto.
La Circolare chiarisce che non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri.
Una disciplina particolare vale invece per chi si iscrive al Registro durante l’anno: in questo caso l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di iscrizione.
Chi presenta domanda di cancellazione volontaria non è invece tenuto all’obbligo formativo a partire dall’anno in cui presenta l’istanza.
Cosa succede in caso di mancata formazione
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce una fattispecie sanzionabile ai sensi degli articoli 24 e 25 del d.lgs. 39/2010, secondo le modalità stabilite dal D.M. MEF 8 luglio 2021, n. 135.
Il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti dopo il termine previsto per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno del triennio.
Per il revisore, tuttavia, la verifica non dovrebbe essere rinviata a quel momento. Dal momento che i crediti devono essere conseguiti anno per anno e non possono essere compensati tra annualità, è consigliabile monitorare già durante il 2026 sia il numero dei crediti maturati sia la loro corretta distribuzione tra le diverse materie.
Formazione revisori 2026: la checklist operativa
Per gestire correttamente il primo anno del nuovo triennio formativo è quindi utile verificare:
- di conseguire almeno 20 crediti entro l’anno;
- che almeno 10 crediti appartengano al Gruppo A;
- per i revisori della sostenibilità, di raggiungere 25 crediti, di cui almeno 10 nel Gruppo A e 10 nel Gruppo D;
- che i corsi frequentati siano riconoscibili ai fini dell’obbligo MEF;
- di non conteggiare nuovamente lo stesso corso frequentato nel medesimo triennio;
- che i crediti acquisiti tramite enti o Albi siano correttamente comunicati al Ministero;
- di non rinviare eventuali crediti mancanti alle annualità successive.

