Sono pubblicate le linee guida della Corte dei Conti a supporto dell’attività dei reviso degli enti locali.
In particoalre, sulla Gu n 52 del 4 marzo sono pubblicate le Linee Giuda per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province, sul rendiconto 2025 (articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
In particolare, è stata pubblicata la delibera della Corte dei Conti 5 febbraio 2026, che ha approvato le linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria di Comuni, Città metropolitane e Province sul rendiconto 2025 finalizzati a intercettare i fenomeni di maggiore rilevanza ai fini della verifica e della conservazione.
Tra le novità del questionario spicca l’introduzione di specifici quesiti in materia di PNRR e PNC, per presidiare le fasi conclusive dei progetti finanziati e le connesse ricadute contabili sul rendiconto della gestione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n 51 del 3 marzo sono invece state pubblicate le linee guida per:
-le relazioni annuali del sindaco e del presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2025;
-la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul bilancio di previsione 2026-2028.
Si evidenzia che le prime linee guida e il relativo questionario sono stati approvati dalla Corte dei Conti con delibera 5 febbraio 2026 in attuazione dell’art. 148 del DLgs. 267/2000 e sono destinate ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sindaci delle Città metropolitane e ai Presidenti delle Province.
Con delibera del 5 febbraio 2026 sono state approvate le seconde linee guida, emanate in attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della L. 266/2005, che definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

