Adempimenti dell’ente e dell’organo di revisione a seguito di elezioni amministrative

di Marco Paolini - - Commenta

Si sono appena concluse, per 761 comuni d’Italia, le elezioni che hanno portato al rinnovo del sindaco e dei consigli comunali. Il rinnovo degli organi amministrativi dell’ente comporta alcuni provvedimenti sui quali l’organo di revisione deve vigilare.

L’approssimarsi delle elezioni amministrative ha già visto il coinvolgimento dell’organo di revisione chiamato ad asseverare la relazione di fine mandato dell’amministrazione uscente. Tale relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, doveva evidenziare la situazione finanziaria dell’ente e tutte le attività attuate durante il mandato; doveva essere sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre i 60 giorni antecedenti la scadenza del mandato e certificata dall’organo di revisione dell’ente locale non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi, relazione e certificazione dovevano essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

A seguito delle elezioni amministrative altri obblighi si pongono in capo all’ente e all’organo di revisione.
In particolare, con l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011 è stata introdotta dal legislatore la relazione di inizio mandato. Si tratta di uno strumento con il quale il sindaco eletto o il presidente della provincia dà conto di tutto ciò che trova, così come quello uscente dà conto di quanto lascia. Da essa deve emergere l’intervenuta verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché la misura dell’indebitamento dell’ente. La relazione di inizio mandato è redatta al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Non esiste uno schema di riferimento, pertanto ogni ente sceglie liberamente la modalità di esposizione dei dati e delle informazioni da riportare.

In tale sede il sindaco o presidente di provincia deve effettuare un primo test finalizzato a verificare se la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente presenti squilibri strutturali in grado di provocare possibili situazioni di dissesto.
Il sindaco o presidente della provincia subentrante, entro il termine di 90 giorni dal suo insediamento, deve sottoscrivere detta relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale.
A differenza di quanto avviene per la relazione di fine mandato, sulla relazione di inizio mandato non vigono obblighi di certificazione da parte dell’organo di revisione né di trasmissione ad organismi esterni.

L’art. 224 del TUEL prevede, inoltre, che a seguito dell’avvicendamento del legale rappresentante dell’ente si debba procedere ad una verifica straordinaria di cassa. Le verifica straordinaria di cassa si differenzia da quella ordinaria unicamente in ragione del contesto in cui è richiesta e dei soggetti che vi sono coinvolti. La verifica di cassa straordinaria, infatti, si rende necessaria unicamente in occasione del cambio della persona del sindaco, del presidente di provincia, del sindaco metropolitano o del presidente della comunità montata (quindi, ad ogni elezione amministrativa). Sono chiamati a partecipare alla verifica, oltre al revisore dei conti e al responsabile del servizio finanziario, gli amministratori uscenti, quelli entranti e il segretario.

La verifica di cassa straordinaria è finalizzata a perfezionare il passaggio di consegne dall’amministrazione uscente a quella entrante.
Le modalità di svolgimento della verifica sono disciplinate nel regolamento di contabilità.

Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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