Revisori: cancellazione sanabile con il versamento

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Il ministero dell’ Economia ha fornito nei giorni scorsi risposta da un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti, in cui si chiedeva se un revisore legale cancellato per morosità contributiva avesse la facolta di chiedere la reiscrizione al Registro una volta versato il contributo annuale dovuto. Nella nota dell’ 11.06.2019, n. 159258 il Ministero dà risposta positiva e ricorda che ci sono già stati precedenti in questo senso.

Il dubbio nasceva probabilmente da una lettura letterale dell’art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010 in cui si prevede che MEF, “quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, può applicare le specifiche sanzioni previste ….sino alla cancellazione dal registro” . La risposta del ministero evidenzia quindi che la cancellazione per morosità non rientra tra le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale prevista dall’art. 24 .

Come illustrato anche da una delle FAQ presenti sul sito ministeriale:

“Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. ”

Versamento del contributo

Si ricorda che il pagamento del contributo annuale si puo effettuare grazie all’avviso di pagamento trasmesso da CONSIP per il Ministero all’indirizzo elettronico (PEC o PEO) comunicato al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta.

L’avviso di pagamento è disponibile anche on-line. Nel caso, di mancata ricezione dell’avviso, l’iscritto potrà accedere all’Area riservata del portale con le proprie credenziali personali, selezionare la voce contribuzione annuale e scaricare l’avviso di pagamento .

I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili:

  • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
  • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell’avviso.

Il pagamento può essere effettuato anche mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.



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