Nella revisione legale delle imprese di minori dimensioni pochi giudizi professionali pesano quanto quello sulla continuità aziendale. Con l’estensione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl operata dall’art. 2477 del codice civile, migliaia di professionisti si confrontano ogni anno con la domanda delle domande: questa società sarà in grado di operare come un’entità in funzionamento nel prevedibile futuro? La risposta chiama in causa due piani normativi che si intrecciano — il principio di revisione ISA Italia 570[1] e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — e nelle realtà minori presenta difficoltà applicative peculiari, a partire da un dato strutturale: l’assenza, in molti casi, di strumenti previsionali formalizzati. Vediamo come impostare correttamente il lavoro.
1. Chi valuta la continuità: le responsabilità degli amministratori
Il primo equivoco da sgombrare riguarda la titolarità della valutazione. Il presupposto della continuità è valutato dagli amministratori, non dal revisore: sono essi che, nel redigere il bilancio, devono effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di costituire un complesso economico funzionante per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio[2]. Il revisore, dal canto suo, deve verificare che l’orizzonte considerato dalla direzione copra almeno dodici mesi dalla medesima data e, in caso contrario, chiederne l’estensione, come prescrive l’ISA Italia 570. Questa responsabilità si salda oggi con il dovere, sancito dall’art. 2086 del codice civile, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità[3]. Il legislatore della crisi ha così trasformato il going concern da esercizio annuale, concentrato in sede di bilancio, a presidio continuativo: l’imprenditore deve dotarsi di strumenti che consentano di intercettare i segnali di squilibrio quando sono ancora reversibili. Per il revisore delle società minori questo cambio di paradigma ha una conseguenza precisa: la qualità degli assetti è essa stessa oggetto di comprensione e valutazione, perché da essa dipende l’attendibilità delle informazioni prospettiche su cui la direzione fonda la propria conclusione.
2. Il lavoro del revisore secondo l’ISA Italia 570
Al revisore spetta un compito speculare: acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo del presupposto da parte della direzione e concludere se esista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi rilevanti sulla capacità dell’impresa di continuare a operare. Le procedure tipiche comprendono l’esame della valutazione effettuata dalla direzione e delle assunzioni sottostanti, l’analisi di budget e piani di tesoreria riferiti ad almeno dodici mesi, il confronto delle previsioni con i dati storici e con l’andamento del periodo successivo alla chiusura, le indagini presso la direzione e l’organo di controllo, l’esame degli eventi successivi fino alla data della relazione, la verifica del rispetto delle clausole dei contratti di finanziamento e, ove rilevante, l’ottenimento di conferme sul sostegno finanziario dei soci o del gruppo. L’orizzonte di attenzione del revisore, peraltro, non si arresta ai dodici mesi: il principio richiede di indagare presso la direzione anche la conoscenza di eventi o circostanze collocati oltre tale periodo.
3. Gli indicatori: dal principio di revisione agli strumenti del Codice della crisi
L’ISA Italia 570 offre un catalogo, non esaustivo, di indicatori raggruppati in tre famiglie. Gli indicatori finanziari: capitale circolante netto negativo, prestiti in scadenza senza realistiche prospettive di rinnovo o rimborso, perdite operative rilevanti, deterioramento dei flussi di cassa, incapacità di pagare i creditori alle scadenze, cessazione del sostegno finanziario da parte dei soci. Gli indicatori gestionali: perdita di mercato o di clienti fondamentali, difficoltà di approvvigionamento, dipendenza eccessiva da un singolo prodotto o committente, perdita di personale chiave. Gli altri indicatori: contenziosi con potenziali esiti onerosi, modifiche normative sfavorevoli, mancato adeguamento di capitale ai minimi di legge.[4]
Questo catalogo dialoga oggi con gli strumenti di misurazione introdotti dal Codice della crisi, che all’art. 3 individua i segnali rilevanti ai fini della rilevazione tempestiva: tra questi, l’esistenza di debiti per retribuzioni e verso fornitori scaduti oltre determinate soglie di anzianità e ammontare, esposizioni bancarie scadute o sconfinate, esposizioni rilevanti verso i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione)[5], oltre alla capacità di sostenere i debiti nei successivi dodici mesi — prospettiva frequentemente misurata attraverso il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), indicatore diffuso nella prassi ma non espressamente richiesto dalla norma. Per il revisore i due set non sono alternativi ma complementari: gli indici del Codice costituiscono soglie oggettive che, se superate, difficilmente possono restare fuori dalla valutazione dei dubbi significativi, mentre gli indicatori dell’ISA 570 colgono anche fenomeni qualitativi che nessun quoziente intercetta. Va infine ricordato che la presenza di indicatori non implica di per sé un’incertezza significativa: il principio richiede al revisore di valutare anche i piani d’azione della direzione, la loro fattibilità e la concreta probabilità che le misure correttive siano realizzate e producano gli effetti attesi.
4. Le specificità delle imprese minori: proporzionalità senza scorciatoie
È nelle società di minori dimensioni che il tema si fa più delicato. La direzione spesso non dispone di piani industriali formalizzati né di budget di tesoreria strutturati; la gestione è accentrata nel socio-amministratore; la dipendenza da poche controparti — un cliente principale, una banca di riferimento, un fornitore strategico — è la regola più che l’eccezione. Il principio di revisione ammette espressamente che, in tali contesti, la valutazione della direzione possa fondarsi su analisi meno strutturate, e la stessa impostazione proporzionata è riconosciuta dalla declinazione dei principi ISA Italia per le realtà meno complesse. Ma proporzionalità non significa omissione: il revisore non può accontentarsi di rassicurazioni verbali. Nella pratica, ciò si traduce nel richiedere alla direzione almeno un prospetto dei flussi di cassa attesi su base semplificata, nel verificare la coerenza tra le assunzioni e l’evidenza disponibile (ordini in portafoglio, affidamenti bancari confermati, andamento post-chiusura), nell’acquisire — ove la continuità poggi sul sostegno della proprietà — lettere o impegni formali di sostegno finanziario dei soci, valutandone la concreta capacità di adempimento anche alla luce dei comportamenti pregressi. Quando poi l’incarico di revisione è affidato al sindaco unico o al collegio sindacale, la valutazione sulla continuità si intreccia con il dovere di segnalazione tempestiva all’organo amministrativo che il Codice della crisi — nell’assetto vigente, che ha superato il sistema di allerta esterna originariamente previsto — assegna all’organo di controllo[6]: due funzioni distinte, che però si alimentano delle medesime evidenze e impongono coerenza di condotta.
5. Gli esiti sulla relazione di revisione
Il percorso valutativo approda alla relazione, dove le configurazioni possibili sono essenzialmente quattro. Se il presupposto è appropriato e non emergono incertezze significative, la relazione non ne fa menzione. Se il presupposto è appropriato ma sussiste un’incertezza significativa adeguatamente descritta in nota integrativa, il giudizio resta positivo ma la relazione include l’apposita sezione «Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale», che richiama l’informativa resa dagli amministratori. Se l’informativa di bilancio sull’incertezza è assente o inadeguata, il revisore esprime un giudizio con rilievi o negativo, a seconda della pervasività della carenza. Se infine il bilancio è redatto in continuità quando il presupposto non è più appropriato, il giudizio non può che essere negativo[7]. Diverso è il caso in cui la direzione non sia disponibile a effettuare o estendere la propria valutazione: qui il revisore ne valuta le implicazioni sulla relazione, che possono giungere fino all’impossibilità di esprimere un giudizio. In ogni scenario, la tenuta delle conclusioni dipende dalla documentazione: il fascicolo deve dare conto degli indicatori considerati, delle evidenze acquisite sulle informazioni prospettiche, del confronto con la direzione e del percorso logico seguito. Nelle imprese minori, dove le procedure si semplificano, la qualità della carta di lavoro resta l’ultimo — e il più solido — presidio del revisore.
[1]Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 «Continuità aziendale», nella versione applicabile agli incarichi in corso.
[2]OIC 11 «Finalità e postulati del bilancio d’esercizio», par. 21-24; art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.
[3]Art. 2086, comma 2, c.c., come modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); v. anche art. 3 del medesimo Codice.
[4]ISA Italia 570, par. A3, cui si rinvia per l’elencazione completa.
[5]Art. 3, comma 4, D.Lgs. 14/2019, cui si rinvia per le soglie puntuali relative a ritardi su retribuzioni, fornitori, banche e creditori pubblici qualificati.
[6]Art. 25-octies D.Lgs. 14/2019 (segnalazione dell’organo di controllo societario).
[7]ISA Italia 570, par. 21 (presupposto non appropriato: giudizio negativo) e par. 24 (mancata disponibilità della direzione a effettuare o estendere la valutazione); per la forma del giudizio, ISA Italia 705.

