Riforma del Terzo Settore: l’organo di controllo diviene obbligatorio

di Giorgio Gentili - - 1 Commento

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 rubricato “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

È entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 2 agosto 2017 (Suppl. Ordinario n. 43).

L’art.30 del citato decreto fa riferimento all’Organo di controllo e dispone l’obbligatorietà della nomina di tale organo, in alternativa monocratico o collegiale, in ogni caso nelle Fondazioni, mentre nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore solo se:

  • vengono superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
    • euro 110.000,00 di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
    • euro 220.000,00 euro di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;
    • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio;
  • se sono costituiti patrimoni destinati.

La nuova normativa:

–          richiama l’applicazione delle cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art.2399 c.c.;

–          prevede che almeno uno dei componenti dell’organo di controllo collegiale o l’organo di controllo monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2397c.c., ovvero revisori legali iscritti nell’apposito registro, iscritti negli albi professionali dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o essere professore di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le funzioni assegnate all’organo di controllo sono le seguenti:

  • Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (verifiche di cui all’art. 2403 c.c.);
  • Vigilanza in materia di D.Lgs. n. 231/01, ove applicabili;
  • Controllo contabile, se non è nominato un soggetto incaricato della revisione legale o nel caso in cui un suo componente sia un revisore iscritto nell’apposito registro;
  • Monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto in materia di attività di interesse generale (art. 5), attività diverse (art.6), raccolta fondi (art.7), destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro (art.8);
  • Controllo del bilancio sociale con conseguente attestazione che tale documento sia redatto in conformità alle linee guida previste dall’art.14 del decreto;
  • Svolgimento di atti di ispezione dell’ente, che può essere svolta in qualsiasi momento (anche individualmente ove vi sia un organo collegiale) e controllo sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’articolo 31 del decreto n. 117/2017 sancisce l’obbligatorietà di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti al verificarsi delle seguenti condizioni. In particolare, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando

  • sono stati costituiti patrimoni destinati;
  • vengono superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
  1. euro 1.100.000,00 di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  2. euro 2.200.000,00 euro di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
  3. 12 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Viene meno l’obbligo qualora per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il revisore legale esterno svolgerà la propria funzione affiancando l’organo di controllo interno all’ente, a meno che tale organo non abbia almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 1

  1. I limiti dell’art.30 e 31 sono in contrasto?
    nel limite di euro 220.000,00 euro di ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate vanno ricompresi anche i contributi erogati da enti pubblici in forma di convenzione?

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