Crediti formativi per revisori di enti locali utilizzabili dai revisori legali

di Marco Paolini - - 2 Commenti

Con la determina n. 183112 dell’11 ottobre 2017 la RGS stabilisce una parziale apertura ai crediti maturati nei corsi di aggiornamento per revisori di enti locali ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 5, D.Lgs. 39/2010.

L’obbligo di conseguire crediti formativi in materia di revisione dei conti è sancito dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e interessa tutti i soggetti iscritti al Registro di cui all’art. 2 dello stesso decreto, sia che essi siano iscritti nella sezione A, che per quelli iscritti nella sezione B, comprendente i revisori inattivi. Sono esentati solamente i revisori sospesi e coloro che intendono cancellarsi dal registro.

Ai sensi dell’articolo 27, c. 4, D.Lgs. 135/2016, l’obbligo di formazione continua dei revisori legali è previsto a partire dal 1° gennaio 2017: da questa data, pertanto, decorre il primo triennio formativo entro il quale i professionisti dovranno maturare 60 crediti formativi a triennio, in ragione di almeno 20 crediti formativi per anno.

Per i revisori di enti locali, invece, è previsto che essi debbano aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.

I due percorsi formativi apparivano, fino all’emanazione della determina n. 183112 dell’11 ottobre 2017 della Ragioneria Generale dello Stato, incanalati su binari diversi e non sovrapponibili.

Ora, con la determina sopra richiamata, la RGS ha chiarito che ai fini della maturazione dei crediti formativi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, per l’anno 2017, i revisori iscritti al Registro previsto dall’art. 2 possono fruire dei crediti conseguiti in materia di revisione degli enti locali nelle materie elencate nel nuovo programma informativo, aggiornato con la stessa delibera. Stante la tardività dell’orientamento preso, la RGS specifica che tali crediti formativi sono utilizzabili anche qualora conseguiti in data antecedente a quella della suddetta determina.

Le materie in tema di enti locali cono considerate “non caratterizzanti” la revisione legale, pertanto classificate nel gruppo B nella sezione dedicata alla contabilità generale; esse rilevano, conseguentemente, ai fini del conteggio dei 10 crediti che il revisore può maturare annualmente in detta categoria, nell’ambito dei 20 crediti da conseguire ai sensi del novellato art. 5 del D.Lgs. 39/2010 tenendo conto che, comunque, almeno 10 crediti devono riguardare le materie “caratterizzanti” comprese nel gruppo A.

Sarà l’ente formativo a trasmettere al MEF i crediti formativi maturati dal revisore.


Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 2

  1. I crediti conseguiti entro il 30 novembre 2017 on line predisposti dal MEF per i revisori contabili valgono come crediti necessari per partecipare alle domande di revisore contabile negli Enti Locali?
    Grazie

    1. ho conseguito 20 crediti formativi anno 2018 con i corsi mef ma non so come inserne 10 nella fase di registrazione per gli elenchi anno 2019 enti locali.
      Mi può aiutare

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