La valutazione del rischio nell’incarico di revisore legale

di Roberto Ercoli - - 1 Commento

Abbiamo anticipato nel precedente articolo “Accettazione e mantenimento dell’inarico di revisione : le-procedure” come il DLgs. 39/2010 e i principi di revisione ISA (Italia) prevedano che il soggetto cui venga proposto un incarico di revisore legale, prima di accettare e successivamente per ogni anno deve svolgere una serie di procedure e valutazioni preliminari dirette a decidere se accettare/continuare l’incarico, attraverso una valutazione del rischio esistente . In questa seconda parte della nostra analisi prendiamo in considerazione le modalità di valutazione finale del rischio incarico e del rischio continuazione, nonché la predisposizione della relativa lettera di incarico .

Condizioni per l’accettazione dell’incarico di revisore secondo i principi di revisione

I principi di revisione fissano due condizioni indispensabili, in assenza delle quali l’incarico di revisione proposto non dovrebbe mai essere accettato, che sono:

  1. l’utilizzo da parte della direzione di un quadro normativo sull’informazione finanziaria accettabile per la redazione del bilancio;
  2. la condivisione da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance del “presupposto per lo svolgimento della revisione contabile”;
  3. valutazione della presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.

Una prima condizione per l’accettazione di un incarico finalizzato a fornire un livello di attendibilità ad una determinata informazione è che i criteri cui si fa riferimento nella definizione di un tale incarico siano idonei e disponibili per i potenziali utilizzatori. Ai fini dei principi di revisione, il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile indica i criteri che il revisore utilizza per svolgere la revisione contabile del bilancio, inclusi, ove pertinenti, quelli per la sua corretta rappresentazione. In assenza di un quadro normativo sull’informazione finanziaria accettabile, la direzione non dispone di una base appropriata per redigere il bilancio e il revisore non dispone di criteri idonei per la revisione contabile del bilancio stesso.

La seconda condizione è quella che la direzione della società che intende affidare l’incarico  riconosca e comprenda di avere le responsabilità[1]:

  1. per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione;
  2. per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;
  3. di fornire al revisore:
    1. accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
    1. ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere alla direzione ai fini della revisione contabile;
    1. la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito dell’impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

Qualora la direzione o i responsabili delle attività di governance, nei termini dell’incarico di revisione proposto, impongano una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione tale da far ritenere al revisore che tale limitazione comporterà una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, il revisore non deve accettare tale incarico limitato come un incarico di revisione, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti.

Qualora ricorrano le situazioni di cui sopra, il revisore deve discuterne con la direzione e, tranne laddove sia prescritto da leggi o regolamenti, il revisore non deve accettare l’incarico di revisione proposto.

Valutazione finale del rischio incarico e valutazione del rischio continuazione


Il revisore alla luce di tutte le attività svolte e analizzate in precedenza procederà ad effettuare la valutazione dell’esistenza delle condizioni necessarie previste dai principi di revisione e alla valutazione del livello del rischio dell’incarico[1], in relazione al quale decide, se ritenuto accettabile di accettare l’incarico proposto (valutazione dell’incarico come a rischio basso, rischio medio o rischio elevato). E’ evidente che un maggiore livello di rischio determinerà considerazioni che vanno ad incidere sulla strategia di revisione e sulle misure di salvaguardia atte a garantire che l’incarico venga svolto rispettando i criteri di qualità definiti dai principi di revisione stessi.

In caso di esito positivo il revisore dovrà redigere la lettera di incarico nella quale espliciterà i termini  dell’incarico, nella quale andrà ad esplicitare i ter-mini dell’incarico stesso: obiettivo e portata della revisione; responsabilità del revisore in merito all’espressione del giudizio sul bilancio; responsabilità degli amministratori in merito al bilancio; quadro normativo applicabile alla redazione del bilancio (es. principi contabili nazionali o IAS/IFRS); principali modalità e tecniche di revisione che si utilizzeranno e informazioni e attestazioni che gli amministratori dovranno rilasciare. I principi di revisione infatti ritengono che la formalizzazione dell’incarico sia elemento imprescindibile per chiarire le condizioni per effettuare la revisione e le responsabilità reciproche tra revisori e amministratori.

Negli anni successivi il revisore deve eseguire determinate procedure relative al mantenimento degli incarichi. Tali procedure si applicano sia negli anni successivi alla fase di accettazione del cliente sia nei rinnovi che seguono al primo triennio di revisione. Le considerazioni che possono portare alla decisione circa il mantenimento o l’interruzione del rapporto con il cliente o l’adozione di misure di salvaguardia includono, per esempio, i seguenti elementi:

  • deterioramento nell’affidabilità dell’assetto proprietario e della direzione della società cliente;
    • deterioramento nella posizione finanziaria del cliente;
    • situazioni di incertezza sulla continuità aziendale del cliente;
    • situazioni di contenzioso molto rilevanti in capo al cliente;
    • rischi per l’indipendenza del revisore;
    • restrizioni nello svolgimento delle procedure di revisione.

Rispetto alla valutazione del rischio legato a un nuovo incarico, quella relativa alla continuazione di un incarico in corso è senz’altro più agevole in quanto il revisore ha nel frattempo acquisito un patrimonio informativo ben più ampio e attendibile di quanto non possa fare nel caso di un nuovo incarico. A tal riguardo, assumono particolare rilevanza le evidenze acquisite nel corso del primo anno .

Conclusioni

In conclusione, l’accettazione di un incarico di revisione non si configura come il semplice acquisto di un nuovo cliente, ma come il risultato di un complesso iter procedurale e metodologico in esito al quale il soggetto chiamato a ricoprire l’incarico deve aver compiuto una scelta responsabile e consapevole.

L’approccio che il revisore dovrà adottare alla luce del quadro normativo esistente deve necessariamente essere di tipo documentale, e consentire a posteriori di ricostruire tutti i passaggi logico valutativi effettuati dal revisore nella fase preliminare e che lo hanno indotto a valutare correttamente il “rischio incarico” ad accettare l’incarico o al mantenimento dello stesso per tutta la durata dell’incarico. In tale ambito è di fondamentale importanza che tali procedure siano eseguite nei tempi corretti (accettazione conclusa prima dell’invio della lettera di incarico e mantenimento concluso prima dell’esecuzione di attività di audit sull’esercizio finanziario successivo) e che siano adeguatamente documentate e formalizzate. In tale contesto l’utilizzo di un software di audit risulta essere la scelta migliore in quanto consente di svolgere tutte le procedure e gli step cosi come descritti in precedenza e di avere  adeguata documentazione nelle carte di lavoro, anche per evitare spiacevoli sorprese in sede di controllo di qualità ex art. 20 del D.Lgs. 39/2010.

Il software REVISAL in tale ambito fornisce un approccio sistematico, organizzato e coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel documento «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni» che guida il revisore nell’esecuzione delle attività preliminari (con particolare attenzione alla verifica dell’indipendenza) che determinano l’accettazione dell’incarico e la conseguente stesura della lettera di incarico con calcolo dei compensi spettanti ovvero il suo mantenimento nel corso degli anni previsti nell’incarico accettato in precedenza.


[1] Questo aspetto va indagato con maggior cura nelle società di dimensioni minori, dove gli amministratori, spesso, non comprendono appieno quali siano le loro responsabilità sul bilancio e che la revisione comporta necessariamente lo svolgimento di procedure rispetto alle quali offrire piena collaborazione. In presenza di amministratori che non riconoscono e non comprendono le proprie responsabilità e non sono orientati a favorire il controllo, il revisore non dovrà accettare l’incarico, non essendo presente una delle condizioni indispensabili per l’accettazione.

[2] Ovvero il revisore ha determinato un livello di “rischio ritenuto accettabile” ovvero ha accertato le seguenti situazioni:  1) Ragionevoli aspettative di poter svolgere il lavoro nel rispetto  dei principi di revisione e delle norme di legge; 2) Assenza di rischi di perdita reputazionale; 3) Assenza di rischi di potenziali contenziosi con il cliente 4) Risorse professionali adeguate (tempo, risorse e competenze)


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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