Parere revisore Enti locali sulla salvaguardia sempre obbligatorio

di Patrizio Battisti - - 1 Commento

(I PARTE)

Ormai anche negli enti locali le scadenze degli adempimenti contabili si susseguono velocemente senza alcuna soluzione di continuità, vedendo coinvolti i Responsabili del servizio finanziario e di conseguenza i Revisori, a dei veri “tour de force” per rispettare le tempistiche ordinamentali previste dalla normativa. Gli enti locali, entro la scadenza perentoria del 31 luglio salvo che non abbiano stabilito una scadenza diversa nel proprio regolamento di contabilità, sono chiamati a predisporre e far approvare dal Consiglio Comunale la delibera che certifica la salvaguardia degli equilibri di bilancio corrente 2019/2021 e l’eventuale assestamento di bilancio.

La normativa di riferimento

L’attuale art. 193 del TUEL prevede che “gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.” L’obbligo del “rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri” disposto dal comma 1), dell’art. 193, D. Lgs 267/2000, è di carattere generale e deve essere oggetto di monitoraggio ogni qualvolta siano predisposti istituti di flessibilità del bilancio di previsione. Nella procedura di salvaguardia la verifica degli equilibri di bilancio assume una natura sostanziale e un significato complessivamente più ampio poiché essa è prodromica all’eventuale modifica del bilancio di previsione, anzi ne è presupposto necessario laddove dal risultato di tale ricognizione siano evidenziate situazioni di squilibrio finanziario.  Volendo fare un raffronto con la contabilità civilistica, tale adempimento potrebbe essere equiparato all’obbligo delle società quotate di formalizzare a metà anno la situazione economico – patrimoniale attraverso la predisposizione di una “relazione semestrale”.

Le verifiche istruttorie

L’analisi propedeutica deve essere svolta quindi non solo con riguardo alla verifica degli equilibri di competenza sia di parte corrente che in conto capitale, ma deve essere estesa anche al riscontro degli equilibri di cassa, al cronoprogramma dei lavori pubblici, all’esistenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali da riconoscere, al rispetto del “nuovo” saldo di finanza pubblica, agli eventuali disequilibri degli organismi partecipati.

 La scadenza è fissata improrogabilmente al 31 luglio: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”.

La stretta connessione tra la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento pone la necessità di fissare in unica data la formalizzazione dei due processi. Infatti, l’art. 175, comma 8, del TUEL, modificato dall’art. 74, D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, ha rimodulato interamente la normativa in materia di “variazioni di bilancio” ed ha disposto che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Unico atto quindi con doppie verifiche che impegnano il revisore in un lavoro ricognitivo delle risultanze contabili del primo semestre dell’anno.

Obbligatorietà del parere

Sgombriamo subito il campo da interpretazioni ormai superate. L’atto di ricognizione di salvaguardia è sempre obbligatorio così come è sempre necessario chiamare il revisore ad esprimersi in merito. Il CNCDEC nei Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali, pubblicati a febbraio 2019, chiarisce in maniera categorica che “superando precedenti orientamenti interpretativi, si rappresenta che, richiedendo l’art. 239 del Tuel un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell’organo di revisione”.

Chiarito ciò, vediamo quali sono gli obiettivi di tale adempimento, quale è il percorso che l’organo di revisione deve compiere e il perimetro entro il quale deve muoversi al fine di esprimere il proprio parere.

Gli obiettivi della salvaguardia

Il primo obiettivo consiste nel mantenimento del rispetto di alcuni dei “principi o postulati” individuati nell’allegato 1), al D.Lgs 118/2011, in particolare il N. 15 “principio dell’equilibrio di bilancio” ed il N. 16 “principio della competenza finanziaria”.

Nel principio N. 15 si ribadisce l’assunto inderogabile che “le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.  Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione”.

Nel principio n. 16 si stabilisce che “almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

  1. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente dell’esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
  2. all’eventuale  disavanzo rilevato nell’ultimo esercizio in sede di rendiconto;
  3. agli esiti della  verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell’esercizio in corso,  alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di  provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle  annualità contemplate dal bilancio.

Al termine dei riscontri e delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, può verificarsi l’ipotesi, tra l’altro verosimile soprattutto in questo periodo di scarsità di risorse finanziarie, che l’accertamento effettuato delle condizioni sopra rilevate faccia emergere un esito non soddisfacente delle condizioni di equilibrio. A tal proposito ricordiamo che l’art. 193 del TUEL dispone che l’ente in caso di accertamento negativo deve adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il lavoro del revisore quindi dovrà trovare compimento nella predisposizione del “parere” previsto dall’art. 239 comma 1, lett. b),  punto 2, secondo il quale l’organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e tutte le variazioni di bilancio, riportando nello stesso (comma 1 bis) un “motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile”.

In un prossimo articolo analizzeremo in dettaglio il percorso e il perimetro del parere del revisore sulla salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.


Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

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