La formazione continua dei revisori legali

di Umberto Montesano - - 3 Commenti

Gli obblighi formativi del revisore dal 1° gennaio 2017

Il Dipartimento della Ragioneria Generale della Stato del MEF ha pubblicato il 6 luglio 2017 la circolare n. 26 riguardante le istruzioni in materia di formazione dei revisori legali iscritti al registro.

Fisco e Tasse è stato accreditato dal Mef per la formazione dei Revisori Legali: Scopri il Mini Master Revisori Legali 2017  con il programma e le date dei corsi. (aggiornamento news del 7 settembre 2017)

L’art. 5 del D. Lgs. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. 135/2016, prevede in capo a tutte le persone fisiche iscritte al registro l’obbligo, dal 1° gennaio 2017, di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, in un periodo temporale triennale.

Il revisore legale, quindi, durante tale periodo, deve conseguire almeno 60 crediti formativi, con almeno 20 crediti per anno. Per il raggiungimento dei crediti annuali, di essi almeno 10 dei 20 devono riguardare materie caratterizzanti la revisione legale. Il revisore ha la possibilità di conseguire i crediti formativi secondo diverse modalità, tuttavia l’offerta formativa da lui scelta deve essere sempre conforme ai programmi del MEF.

Per quanto concerne le modalità della formazione, essa può essere svolta sia con programmi a distanza del MEF, sia partecipando a corsi a distanza o in aula organizzati da enti (pubblici o privati) o da società accreditati dal MEF. Questi ultimi soggetti che erogano la formazione devono essere accreditati al MEF, cioè presentano una istanza di accreditamento con la quale dichiarano varie informazioni personali (numero di dipendenti, comprovata esperienza nella formazione, impiego di docenti esperti, organizzazione ispirata a criteri di economicità).

I soggetti accreditati comunicano, entro la fine di marzo di ogni anno successivo a quello di maturazione dei crediti, il nominativo di ogni partecipante e l’assolvimento degli obblighi formativi al registro.

La formazione ai revisori può essere erogata anche dagli ordini professionali a favore dei propri iscritti. Tali ordini o albi non hanno nessun obbligo di comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento. Un esonero dall’obbligo formativo è previsto per i revisori legali sospesi dal registro, durante tutto il periodo di sospensione.

Piuttosto rigida è stata la circolare sugli eventuali esoneri formativi. Infatti, sono tenuti a rispettare gli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs. 39/2010 i professionisti iscritti al registro che sono però esonerati dall’obbligo di formazione previsto dal relativo albo di appartenenza, nel caso di superamento del limite stabilito d’età. Inoltre, la circolare ha previsto che i revisori iscritti al registro in corso d’anno (2017), avranno l’obbligo di formazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione in G.U..

La circolare fornisce, infine, un’ulteriore importante precisazione: il revisore non potrà partecipare allo stesso corso per due o più volte, come pure è impossibile partecipare a due corsi dello stesso argomento al fine della maturazione dei crediti di formazione continua.

Per concludere, allo scopo di fornire maggiori delucidazioni, si riportano di seguito le materie caratterizzanti i dieci crediti formativi conseguibili per la formazione specifica:

1.     Gestione del rischio e controllo interno;

2.     Principi di revisione nazionali e internazionali previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

3.     Disciplina della revisione legale;

4.     Deontologia professionale e indipendenza;

5.     Tecnica professionale della revisione.

 

 

 


Autore dell'articolo
mm

Umberto Montesano

Dottore commercialista e revisore legale. Svolge l’attività in qualità di collaboratore di diversi Studi commerciali. Dal 2016 componente della Commissione Studi “Internazionalizzazione delle Imprese” presso l’UGDCEC di Roma, che si occupa di fornire attività di supporto tecnico ed operativo ai professionisti e di formulare documenti che siano di ausilio nell’attività professionale. Revisore legale con incarico in società di capitali con sede a Roma. Candidato al Parlamento nel “Movimento Italia nel Cuore”

Commenti 3

  1. Al Revisore Legale non ordinistico solo Doveri e nessun Diritto
    Non siamo tutti uguali davanti alla legge: le prerogative dei Commercialisti

    Credo sia abbastanza chiaro, salvo gravi problemi di ordine cognitivo, che il Revisore Legale ha un proprio percorso, formativo e professionale, distinto ed autonomo rispetto a quello previsto per le altre professioni contabili racchiuse in un ordine. Si accede, per i meno informati, alla professione di revisore legale dopo aver conseguito una laurea in materie giuridico-economiche, aver svolto un tirocinio professionale di tre anni ed infine superato un esame di abilitazione fatto di prove scritte ed orali.
    Il Revisore Legale è l’unica professione, non ordinistica ma regolamentata, ad avere una connotazione di matrice europea. Ancor prima dell’ultima direttiva europea 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE in materia di revisioni legali, a stabilire che fosse una professione (sulla base d.lgs. 27.1.1992, n.88 di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è stata la suprema Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 20 gennaio 2004.
    Dopo questa breve sintesi ci si chiede come mai per i revisori non ordinistici non sono state ancora indette le date dell’esame per accedere alla professione di Revisore Legale??? Eppure il Decreto del Ministero della Giustizia 19/01/2016 n° 63, G.U. 04/05/2016 ha disposto il regolamento per accedere nel registro dei revisori legali la cui concreta applicazione sembra riservare, ahimè, deprecabili sorprese che violano vergognosamente la nostra Costituzione.
    Davanti alla legge siamo tutti uguali??? Assolutamente no. Scopo di ogni Parlamento Democratico dovrebbe essere di eliminare ogni tipo di discriminazione e non di favorirle, dovrebbe, infine, difendere e tutelare i più deboli dai prevaricatori.
    Nei fatti invece esistono tanti casi di elementare discriminazione tra cui si annovera anche la vergognosa ed incredibile ingiustizia subita dai Revisori Legali iscritti al solo registro . Trattati come gli ebrei del periodo medioevale, sono a loro impedite, al di là di ogni logica di buon senso, tante attività contabili necessarie per competere in modo equo nella grande arena dei servizi professionali contabili, tra le quali si ricordano: il patrocinio tributario (che già la legge 80/2003 gli aveva riconosciuto), compilazione dei modelli 730, trasmissione degli atti finanziari presso il registro delle imprese; consulenza del lavoro, certificazione tributaria, apposizione del visto di conformità sulle compensazioni dei crediti iva superiori ai 5 mila euro…etc…
    La vita e la dignità delle persone letteralmente distrutte da assurde prevaricazioni, falsità, che continuano ad essere pronunciate da uomini senza scrupoli in nome di una “giustizia faziosa” che ha solo fame di “sterco del diavolo”. Questo Paese è gravemente malato di egoismo e di cattiva informazione

    Angelo Maddaloni
    -Laurea in Economia vecchio ordinamento Università Federico II di Napoli
    -Revisore Legale dopo aver svolto tirocinio professionale triennale e aver conseguito l’abilitazione presso la Corte di Appello di Napoli in data 06/03/1998 ai sensi dell’art. 4 L. 132/97.

  2. I corsi di aggiornamento si possono fare presso soggetti accreditati dal MEF.
    Non valgono i limiti di età previsti per gi albi dei commercialisti e quindi i corsi per il conseguimento dei crediti formativi dei revisori vanno effettuati sempre.
    Lo ha chiarito la circolare n.26 del luglio 2017 del Mef al punto 3.
    FISCO E TASSE rientra tra i soggetti accreditati.
    Ecco il link del Mini Master che consente di acquisire tutti i crediti necessari
    https://www.fiscoetasse.com/abbonamenti/abbonamento/34758-mini-master-revisori-legali-2017.html

  3. Non ho compreso dove si possono fare i corsi di aggiornamento che danno diritto a 20 crediti. Inoltre vorrei sapere se esiste un limite di età, superata la quale non si devono conseguire i crediti formativi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

16 − tredici =