IFRS 12 e l’informativa sulle partecipazioni in altre entità

di Antonella Quindici - - Commenta

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali l’IFRS 12– Informativa sulle partecipazioni in altre entità si prefigge di assicurare che il bilancio contenga le informazioni che consentano agli utilizzatori di valutare la natura e i rischi derivanti dalle partecipazioni in altre entità e gli effetti che ne derivano sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

L’IFRS 12 si applica a quelle entità che detengono una partecipazione in:

  • controllate;
  • accordi a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture);
  • collegate;
  • entità strutturate non consolidate.

Prima di tutto, occorre fornire in bilancio il livello di dettaglio necessario al fine di soddisfare l’obiettivo informativo previsto dal principio, che è quello di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i rischi derivanti dalle partecipazioni in altre entità. Bisogna aggregare o disaggregare le informazioni integrative a seconda delle varie casistiche che si presentano in quanto occorre evitare di esplicitare un numero elevato di dettagli che risulterebbero irrilevanti e al tempo stesso è bene non aggregare elementi con caratteristiche sostanzialmente diverse e di fatto non riportare informazioni utili.

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Il Principio esplicita che bisogna riportare in bilancio le valutazioni e le ipotesi significative che sono state adottate al fine di determinare:

  • se un’entità detiene il controllo di un’altra entità;
  • se un’entità detiene il controllo congiunto di un accordo o esercita un’influenza notevole su un’altra entità;
  • il tipo di accordo a controllo congiunto, allorché l’accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato.

L’IFRS 12 prevede che quando una controllante stabilisce che è un’entità d’investimento in conformità al paragrafo 27 dell’IFRS 10 – Bilancio Consolidato, bisogna fornire un’informativa in merito alle valutazioni e alle ipotesi significative adottate nel determinare ciò.

Si ricorda che in base al citato IFRS 10 un’entità è considerata d’investimento nel caso in cui:

  1. ottiene fondi da uno o più investitori con la finalità di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;
  2. si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente al fine di ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambe le fattispecie;
  3. calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value.

Inoltre, nel caso in cui il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del consolidato è riferito a una data o a un periodo diverso da quello del consolidato stesso, occorre indicare la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella controllata e il motivo in base al quale è stata utilizzata una data o un esercizio diverso. La corretta informativa deve essere tesa a fare in modo che gli utilizzatori del bilancio consolidato abbiano sufficienti elementi per comprendere la composizione del gruppo e l’interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo stesso.

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Per ciascuna delle sue controllate con partecipazioni di minoranza significative per l’entità che redige il bilancio, bisogna indicare nell’informativa di bilancio:

  • la ragione sociale della controllata;
  • la sede operativa principale della controllata ed eventualmente la sede legale nel caso in cui sia differente;
  • la quota delle interessenze partecipative detenuta dalle partecipazioni di minoranza e, se diversa da quest’ultima, la quota parte dei diritti di voto detenuta dalle partecipazioni di minoranza;
  • l’utile o perdita attribuito alle partecipazioni di minoranza della controllata nell’esercizio;
  • le partecipazioni di minoranza della controllata accumulate alla data di chiusura dell’esercizio;
  • un riepilogo dei dati economico-finanziari della controllata.

Bisogna indicare tutte le restrizioni significative di ordine legale, contrattuale o normativo alla capacità di un‘entità di accedere alle attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del gruppo. Per esempio, bisogna riportare le restrizioni che limitano la capacità di una controllante o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o altre attività ad altre entità del gruppo. Altro esempio sono le garanzie o qualsiasi altra disposizione che possa limitare i dividendi e le altre distribuzioni di capitale. Vanno anche indicati i valori contabili nel bilancio consolidato delle attività e delle passività a cui si applicano tali restrizioni. E’ necessario   indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che la controllante o le sue controllate forniscano sostegno finanziario a un’entità strutturata consolidata.

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In caso di controllate non consolidate un’entità d’investimento deve indicare per ciascuna di esse:

  • la denominazione;
  • la sede operativa principale e la sede legale se diversa;
  • la quota parte di interessenza partecipativa posseduta dall’entità d’investimento e, solo se diversa, la quota parte dei diritti di voto posseduti;
  • l’esistenza di qualsiasi restrizione significativa alla capacità di una controllata non consolidata di trasferire fondi all’entità d’investimento sotto forma di dividendi o di rimborsarle prestiti o anticipi ricevuti;
  • qualsiasi impegno o anche solo intenzione di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata, specificando finanche gli impegni o le intenzioni di assistere la controllata nell’ottenere sostegno finanziario.

In caso di partecipazioni in accordi per un controllo congiunto e società collegate l’entità è tenuta a fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle proprie interessenze in tali fattispecie oltre alla natura dei rischi associati.

Per ciascun accordo a controllo congiunto e società collegata che siano rilevanti occorre indicare:

  • la ragione sociale;
  • la natura della relazione;
  • la sede operativa principale e la sede legale se diversa
  • la quota di interessenza partecipativa o la quota partecipativa detenuta dall’entità e, nel caso in cui sia diversa, la quota parte dei diritti di voto detenuti;

Inoltre, per ciascuna joint venture e società collegata rilevante bisogna indicare indicare:

  • se la partecipazione è valutata applicando il metodo del patrimonio netto o al fair value;
  • un riepilogo dei dati economico-finanziari;
  • solo nel caso i cui la joint venture o la società collegata sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, il fair value della partecipazione nella joint venture o società collegata, se esiste un prezzo di mercato quotato per la partecipazione;

Anche in questo caso un’entità deve indicare la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle joint venture o delle società collegate di trasferire fondi all’entità sotto forma di dividendi, di rimborsi di prestiti o di anticipazioni effettuati dall’entità.

In maniera similare a quanto previsto per le società controllate, qualora il bilancio di una joint venture o società collegata utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto sia riferito a un esercizio diverso da quello dell’entità bisogna specificare la data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella joint venture o società collegata e il motivo dell’utilizzo di una data diversa. Se viene applicato il metodo del patrimonio netto va anche indicata la quota non rilevata delle perdite di una joint venture o società collegata nel caso in cui l’entità abbia cessato di rilevare la propria quota di perdite della joint venture o della società collegata quando. L’entità deve anche specificare i propri impegni nelle joint venture separatamente dall’ammontare di tutti gli altri impegni e le passività potenziali relative alle proprie interessenze in joint venture o società collegate.

Anche in caso di interessenze in entità strutturate non consolidate bisogna fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e a misura delle sue interessenze e di valutarne i rischi associati. Vanno fornite informazioni di carattere qualitativo e quantitativo come, a titolo esemplificativo, la natura, lo scopo, le dimensioni e le attività dell’entità strutturata, oltre alle sue modalità di finanziamento.


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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