I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro secondo lo IAS 19

di Antonella Quindici - - Commenta

Lo IAS 19 definisce le modalità di contabilizzazione del costo del lavoro in cui vi rientrano anche i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, intendendo per tali quei benefici che hanno origine dalla decisione dell’azienda di porre termine al rapporto di lavoro o dalla decisione di un dipendente di accettare un’offerta, da parte dell’azienda stessa, di benefici in cambio della cessazione del rapporto.

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali lo IAS 19 definisce le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative da fornire relativamente ai benefici per i dipendenti ad eccezione di quelli ai quali si applica l’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni.

Tale Principio si occupa di normare la rilevazione di tutti i tipi di remunerazione che vengono erogati da un’entità in cambio dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, come noto, una parte della remunerazione è pagata durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e una parte dopo la conclusione del rapporto.

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In particolare, lo IAS 19 definisce i criteri di contabilizzazione di:

  1. benefici a breve termine per i dipendenti, ossia quei benefici per i dipendenti che si prevede che verranno erogati entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale è stata resa la prestazione;
  2. benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali a titolo di esempio le pensioni, le assicurazioni sulla vita, l’assistenza medica successiva alla fine del rapporto di lavoro e in generale TFR e altri benefici previdenziali;
  3. altri benefici a lungo termine per i dipendenti, che non si prevede che vengano estinti entro dodici mesi dal termine dell’esercizio e che possono essere riferiti ad assenze a lungo termine retribuite, a benefici legati all’anzianità di servizio, a benefici per invalidità permanente, compartecipazione agli utili e retribuzioni differite;
  4. benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.

E’ importante tener presente che lo IAS 19 tiene distinti i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro ( c.d. Termination Benefit) da tutti gli altri benefici per i dipendenti in quanto l’evento che dà origine all’obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro e non l’esistenza di tale rapporto. Tali benefici hanno origine dalla decisione dell’entità di porre termine al rapporto di lavoro o dalla decisione di un dipendente di accettare un’offerta, da parte dell’entità, di benefici in cambio della cessazione del rapporto.

Non si fanno rientrare in questa fattispecie:

  1. i benefici che il dipendente matura come conseguenza del raggiungimento dei requisiti obbligatori di pensionamento;
  2. i benefici che il dipendente ottiene a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per sua volontà e dunque senza alcuna offerta effettuata da parte del datore di lavoro.

A fronte di tali benefici occorre rilevare una passività e il relativo costo nella data anteriore tra le seguenti due:

  1. il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta di tali benefici;
  2. il momento in cui l’entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali e implica il pagamento di benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell’individuazione del momento in cui l’impresa non può più ritirare l’offerta relativa ai benefici da concedere a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, occorre operare una distinzione tra il caso in cui il dipendete abbia accettato un’offerta dall’azienda e quello in cui sia stata l’azienda stessa a decidere di cessare il rapporto.

In particolare, il Principio precisa che in caso di benefici conseguenti alla decisione del dipendente di accettare un’offerta di cessazione del rapporto di lavoro, il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta è costituito da quello anteriore tra i seguenti:

  1. la data in cui il dipendente accetta l’offerta;
  2. la data in cui entra in vigore una restrizione al diritto dell’entità di ritirare l’offerta, come può essere ad esempio una disposizione di legge o un obbligo contrattuale. 

Per quanto riguarda i benefici dovuti a seguito della decisione di un’entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente, il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta coincide con quello in cui ha comunicato ai dipendenti interessati un piano di cessazione del rapporto di lavoro che soddisfi i seguenti criteri:

  1. è improbabile che vengano apportate variazioni significative al piano;
  2. il piano identifica il numero, le mansioni e le sedi lavorative dei dipendenti il cui rapporto di lavoro viene a cessare e la data di completamento prevista;
  3. il piano stabilisce in modo dettagliato i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro in modo da poterne determinare il tipo e l’ammontare.

Secondo lo IAS 19 un’impresa è tenuta ad effettuare la valutazione dei benefici dovuti a fronte della cessazione del rapporto di lavoro al momento della rilevazione iniziale. Inoltre, l’impresa deve valutare e rilevare le variazioni successive in base alla natura del beneficio stesso purché vengano applicati i requisiti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro qualora tali benefici costituiscano nei fatti un miglioramento dei benefici in esame.

In caso diverso, la misurazione successiva dei benefici legati alla cessazione del rapporto di lavoro è in qualche modo legata alla durata dell’arco temporale entro il quale i benefici in questione verranno liquidati al dipendente.

In particolare, possono accadere le seguenti due fattispecie previste dal Principio:

a) si stima che i benefici dovuti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano liquidati per intero entro dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale tali benefici sono stati rilevati: in tal caso l’entità è tenuta ad applicare i requisiti previsti dallo IAS 19 per i benefici a breve termine per i dipendenti;

b) si stima che i benefici dovuti a causa della cessazione del rapporto di lavoro saranno pagati interamente oltre i dodici mesi dal termine dell’esercizio: in tal caso l’entità è tenuta ad applicare i requisiti previsti dallo IAS 19 per gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti.


Autore dell'articolo
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Antonella Quindici

Laureata con lode in Economia e Commercio. Ha conseguito un Master in Amministrazione, Finanza e Controllo. E’ Dottore Commercialista e Revisore Legale ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti. Attualmente è cultore della materia presso l’Università Parthenope di Napoli per gli insegnamenti di "Ragioneria internazionale" e "Comunicazione societaria e operazioni straordinarie" e in passato lo è stata per “Principi Contabili Internazionali e Bilancio Consolidato”. E’ membro delle Commissioni Nazionali “Bilancio e revisione” e “Diritto societario” dell’UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. E’ autrice di numerose pubblicazioni sui Principi Contabili. Lavora da circa venti anni nell’Amministrazione di Enel e attualmente riveste il ruolo di Responsabile di Bilancio di una delle più importanti società di tale Gruppo.

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