I doveri dell’Organo di Controllo e del Revisore per la rilevazione tempestiva della Crisi

di Daniela Savi - - Commenta

La Riforma del Codice della Crisi di Impresa interviene sui compiti e sulle responsabilità dell’Organo di Controllo o del Revisore rafforzandone il ruolo di vigilanza sull’operato degli Amministratori (cfr. par. 2.1), con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi, richiedendo ai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze:

• di verificare che l’Organo Amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa,

• di verificare l’equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché

• di segnalare immediatamente allo stesso Organo Amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

L’articolo è tratto dal Libro Gli adempimenti di sindaci e revisori

Per lo svolgimento di tale attività ci si dovrà attenere alle disposizioni civilistiche ed alla prassi di riferimento e precisamente:

i. per il Collegio Sindacale, nel rispetto dell’art. 2403 c.c. e delle Norme di comportamento edite da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (si segnala al riguardo la recente pubblicazione delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate in data 18 dicembre 2020) con l’obiettivo di vigilare non solo sull’osservanza della legge e dello statuto, ma anche sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile per la rilevazione tempestiva della crisi e sull’adozione di misure idonee al superamento delle difficoltà aziendali;

ii. per il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, in adempimento a quanto prescritto dall’art. 14 d.lgs. 39/2010 e dal principio di revisione ISA 570 al fine di verificare se sussistono eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento nella prospettiva di continuità (going concern).

Di particolare interesse risulta al riguardo il principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570 sulla continuità aziendale ed il contributo del Gruppo Multidisciplinare “Sistemi di controllo e Collegio Sindacale Principi di Revisione” del CNDCEC, cui si rimanda per ogni approfondimento.

Quando le due funzioni sono affidate a professionisti differenti, particolare attenzione dovrà essere riservata allo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale con particolare riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale, in aggiunta alle informazioni sull’andamento aziendale acquisite dagli Amministratori o dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2381 c.c. .

Si osserva al riguardo che nelle società di dimensioni minori si potrà assistere all’affidamento di entrambe le attività ad un unico Sindaco Unico o Revisore contabile, incaricato di svolgere i compiti sia nell’ambito della funzione di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 c.c. sia della revisione legale ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.

L’art. 14 C.C.I.I. dispone quindi un nuovo obbligo a carico di Sindaci e Revisori, con l’obiettivo di intercettare precocemente i segnali di crisi ed adottare provvedimenti immediati e tempestivi per il riequilibrio aziendale, prevedendo a loro carico il dovere di segnalazione (allerta) al fine di sollecitare l’adozione di misure idonee, ed in tal senso, (senza anticipare quanto illustrato nei capitoli successivi) gli Organi di Controllo o i Revisori, nel caso in cui siano rilevati fondati indizi della crisi:

– dovranno procedere celermente con la comunicazione all’Organo Amministrativo, fissando una data non superiore a 30 giorni entro il quale lo stesso dovrà riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese,

– in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, dovranno informare senza indugio l’O.C.R.I. (Organismo di Composizione Crisi d’Impresa), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

Si precisa, altresì, che in caso di segnalazione all’Organo Amministrativo (ai sensi dell’art. 14 C.C.I.I. come modificato dal Decreto Correttivo), gli Organi di controllo dovranno informare senza indugio anche il Revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il Revisore contabile o la società di revisione dovranno tempestivamente informare l’Organo di controllo in merito alla segnalazione effettuata.

L’articolo è tratto dal Libro Gli adempimenti di sindaci e revisori


Autore dell'articolo
mm

Daniela Savi

Dottore Commercialista e Revisore Contabile Laurea in Economia e Commercio – Università Commerciali L.Bocconi Corsi di specializzazione professionali presso l’Università Cattolica Consulente Tecnico del Giudice - Membro Commissione Fallimentare Nazionale UNGDC - Premio “Professioniste per innovare” – Ministero dell’Industria e Regione Emilia Romagna – 2007

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

due × 4 =