Controllo bilanci 2018 e IFRS: dichiarazione non finanziaria, APM, Brexit, Argentina

di Roberto Ercoli - - 1 Commento

Proseguiamo la nostra riflessione per i soggetti che nell’attuale contesto economico sono chiamati alla redazione ma anche al controllo dei bilanci, in particolare in ambito  IFRS, allo scopo di dare evidenza di quegli aspetti che dovranno essere oggetto di particolare attenzione.

In questo articolo nello specifico  si pone l’attenzione sulle seguenti priorità di applicazione per i bilanci degli IFRS per le società quotate nel 2018, come  individuate dall’ESMA (European Securities and Markets Authorities) del Report di Ottobre 2018:

  1.     l’informativa fornita su aspetti ambientali e cambiamenti climatici, e altri contenuti nella dichiarazione non finanziaria” (N.d.R.: introdotta in Italia dal D.L. n. 254/2016 in recepimento della Direttiva 95/2014/UE);
  2.     le definizioni delle APM ed il principio di rilevanza, già oggetto di specifiche Linee Guida;
  3.     l’impatto della Brexit sulle proprie attività;
  4.     l’impatto dell’iperinflazione in Argentina, dichiarata a partire dal 1° luglio del 2018.

( su altri aspetti  vedi anche l’articolo precedente :  “Le priorità nel controllo dei bilanci IFRS 15, IFRS 9, IFRS 16..”).

1 – Informativa non finanziaria

La Direttiva contabile 2013/34/EU, modificata dalla Direttiva 2014/95/EU per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, e recepita in Italia mediante il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, regola all’art. 19[1] il contenuto della relazione sulla gestione, e in particolare, prevede alla lett. a) che siano fornite indicazioni inerenti l’evoluzione prevedibile dell’impresa, e i principali rischi correlati ad aspetti relativi all’ambiente, a problemi sociali e di lavoro, al rispetto dei diritti umani, agli aspetti anti-corruzione e anti frode.

In tale ambito l’autorità sottolinea che l’informativa richiesta deve riflettere informazioni pertinenti, materiali e specifiche all’entità e riguarda l’obbligo di descrivere il modello adottato e il processo di due diligence svolto[2] ai fini della identificazione delle politiche contabili adottate, indipendentemente dal fatto che gli aspetti ambientali siano rilevanti, e del fatto che sia il primo esercizio di predisposizione della informativa non finanziaria.

Sebbene sia lasciata all’entità una certa discrezionalità nella scelta dei metodi di rendicontazione, Esma raccomanda il rispetto delle linee guida seguite descrivendo in modo completo la metodologia adottata e il perimetro delle attività incluse nella rendicontazione non finanziaria. Gli organismi di controllo devono porre la loro attenzione su tali aspetti.

2 –     Indicatori Alternativi di Performance (APM) 

Le Alternative performance measures (APM) sono indicatori di carattere finanziario, di performance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diversi dagli indicatori finanziari definiti o specificati nella disciplina applicabile sull’informativa finanziaria (dai principi contabili di riferimento).Tali indicatori sono solitamente ricavati dal (o sono basati sul) bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di importi dai dati presentati nel bilancio.

Gli APM sono già state oggetto di alcune precedenti raccomandazioni. La preoccupazione dell’Autorità riguardava la coerenza di questi indicatori con i risultati di performance inclusi nelle relazioni finanziarie annuali, oltre al rispetto dei principi inclusi nelle linee guida volti a garantire uniformità e trasparenza al mercato[3].

Nell’ultimo Public Statement si incoraggiano gli emittenti a descrivere le assunzioni utilizzare per definire i propri APM al fine di consentire agli utenti di comprenderne la rilevanza e l’affidabilità degli stessi e raccomanda gli operatori a rispettare il principio secondo il quale gli APM inclusi nella relazione sulla gestione, annuale e semestrale, e in eventuali comunicazioni ad-hoc non dovrebbero essere presentati con maggiore rilevanza, enfasi o autorità rispetto agli indicatori derivati direttamente dal bilancio.

In tale ambito si fa presente che in base ai principi di revisione vigenti[4], gli APM  che, come detto in precedenza, sono inquadrabili come quelle informazioni che, per loro natura, sono estratte dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili – attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, al sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti – a tale bilancio saranno oggetto di verifica da parte dello stesso ai fini del rilascio del suo giudizio di coerenza.

In particolare al fine della verifica sulla coerenza di tali indicatori con il bilancio, il revisore deve effettuare una lettura d’insieme di tali dati, esercitando in tale lettura il suo spirito critico sulla base della sua conoscenza della società (o del gruppo) e di quanto acquisito nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. Qualora detta lettura conduca il revisore ad identificare informazioni che appaiono palesemente incoerenti con il bilancio, egli deve valutare se tali incoerenze rappresentino incoerenze significative da incidere sul giudizio espresso nella sua relazione

3  – Impatti della Brexit

In seguito alla decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea (UE) (c.d. Brexit), entrambe le parti stanno negoziando l’accordo per l’uscita e il quadro per le future relazioni del Regno Unito con l’UE. Permangono molte incertezze sull’esito del negoziato tra il Regno Unito e l’UE e le condizioni per l’uscita che si genererebbero in relazione alla conclusione di tale negoziato. In tale situazione di incertezza , le società con sede legale, società controllate, filiali, società collegate o joint venture nell’UE o nel Regno Unito, nonché in quei paesi altrimenti esposti all’economia dell’UE e del Regno Unito potrebbero subire effetti negativi che dovrebbero essere riflessi nei propri bilanci.

In tale ambito l’ESMA evidenzia l’importanza dell’informativa sugli impatti legati alla Brexit e raccomanda agli emittenti di seguire attentamente gli impatti che il negoziato potrà avere sulle proprie attività. Nonostante i dettagli dell’accordo per l’uscita potrebbero essere più chiari al momento della pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018, l’ESMA raccomanda agli emittenti di presentare con trasparenza i possibili impatti sulle attività così come i rischi e le incertezze nelle stime nonché il modo in cui questi sono gestiti sulla base delle circostanze specifiche del singolo emittente e sulla base delle informazioni in possesso.

4 –    Classificazione dell’Argentina come economia iperinflazionata

Nel contesto dell’economia della Repubblica Argentina, si osserva che, al 30 giugno 2018, il tasso cumulativo di inflazione nell’arco del triennio ha superato il 100%[5]. Pertanto, l’economia argentina a seguito di tale evento dovrà essere considerata quale economia in iperinflazione a partire dal 1° luglio 2018. Con conseguente applicazione di quanto previsto in proposito dai principi contabili IFRS vigenti[6] dando specifica informativa nelle note al bilancio degli effetti prodotti.

Nel sistema dei principi contabili nazionali non esiste un principio analogo allo IAS 29. Esistono, tuttavia, delle disposizioni specifiche nell’OIC 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, che aiutano le società italiane che devono procedere al consolidamento di controllate estere operante in un’economia iperinflazionata. In particolare, il paragrafo 125 dispone che nei casi in cui una società partecipata operi in un Paese estero caratterizzato da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della società controllante ai fini del consolidamento, si provvede alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e alle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell’inflazione.  Il paragrafo 126 aggiunge che l’inflazione del Paese in cui opera la società partecipata è ritenuta più omeno elevata in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d’inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente, si ritiene gravato da elevata inflazione un Paese la cui economia sia soggetta a un tasso cumulativo d’inflazione di almeno il 100% nell’arco di tre anni.

Si ricorda che al 31 dicembre 2018 le economie “iperinflazionate” sono, oltre all’Argentina, le seguenti: Venezuela, Sud Sudan, Sudan, Suriname, Siria, Angola, Libia, Yemen.

[1] L’articolo 19a della Direttiva è applicabile alle “Grandi imprese che rappresentano degli enti di interesse pubblico che superano   alla data di chiusura del loro bilancio il requisito del numero medio di dipendenti durante l’esercizio superiore a 500”. Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 di attuazione alla Direttiva 2014/95/UE ha introdotto nell’ordinamento Italiano l’obbligo per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni di redigere e pubblicare una  Dichiarazione di carattere non finanziario che deve contenere per ogni esercizio finanziario informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, volte ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta. Lo stesso decreto definisce enti di interesse pubblico di grandi dimensioni Sono considerati enti di interesse pubblico qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.
[2] In tal senso, anche il Decreto n. 254, all’art. 1 stabilisce: “f) “standard di rendicontazione”; g) “metodologia autonoma di rendicontazione”
[3] ESMA/2015/1415it “Linee Guida dell’ESMA sugli APM“ prevedono all’articolo 20 che “gli emittenti o i soggetti responsabili della redazione del prospetto dovrebbero definire gli IAP utilizzati e le loro componenti, nonché la base di calcolo adottata, inclusi i dettagli di eventuali ipotesi o assunti significativi utilizzati. Gli emittenti o i soggetti responsabili della redazione del prospetto dovrebbero anche indicare se lo IAP o una delle sue componenti riguardano la performance (attesa) del periodo contabile di riferimento passato o futuro. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415it.pdf
[4] In particolare principio di revisione internazionale (ISA Italia) 720 – Le responsabilità del revisore relativamente alle altre Informazioni presenti in documenti che contengono il Bilancio oggetto di revisione contabile e principio di revisione internazionale (ISA Italia) 720B – Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale Relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione e, ove applicabile, di alcune informazioni fornite nella relazione sul governo societario
[5] Il principio contabile internazionale IAS 29 non fissa un valore soglia del tasso al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione, l’onere di stabilirlo, pertanto, rimane a carico del redattore del bilancio. Ciò premesso, il principio elenca una serie di indicatori che possono essere considerati ai fini di questa valutazione:

–          la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una moneta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;

–          la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una moneta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi nella moneta straniera;

–          le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite di potere di acquisto attese durante il periodo della dilazione, anche se breve;

–          i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi;

–          il tasso cumulativo di inflazione nell’arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100%.
[6] In linea generale, lo IAS 29 prevede che il bilancio espresso nella moneta di un’economia iperinflazionata debba essere ri-espresso nell’unità di misura corrente alla data di riferimento dell’esercizio, indifferentemente dal fatto che le voci siano valutate con il criterio dei costi storici o con quello del valore corrente. Analoga rideterminazione deve interessare i dati corrispondenti riferiti all’esercizio precedente e le eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi


Autore dell'articolo
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Roberto Ercoli

Dottore in Economia Aziendale – Esperienza decennale nella revisione legale svolta presso primarie società internazionali del settore. Esperto di tematiche di Audit & Assurance con specializzazioni per le aziende operanti in settori industriali e aziende appartenenti al settore pubblico.

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