Relazione del revisore sul rendiconto dell’ente locale

di Marco Paolini - - 2 Commenti

Atto di indubbia centralità nell’attività dell’organo di revisione è la relazione sulla proposta consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. La relazione deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo e deve essere messa a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima dell’inizio della sessione consiliare di esame ed approvazione. Il mancato rispetto di tale scadenza può essere giusta causa di revoca del revisore.

Con il parere sul rendiconto l’organo di revisione esplica una funzione collaborativa e propositiva.

La relazione contiene infatti:

•              l’attestazione dei revisori della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e del rispetto dei principi contabili;

•              rilievi, considerazioni e proposte tendenti al conseguimento di efficienza, produttività e economicità della gestione.

Nella relazione l’organo di revisione deve dare atto di tutte le verifiche compiute sulla contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, sulla cassa, sui conti degli agenti contabili e dei consegnatari di beni, sul rispetto dei vincoli di spesa, sui vincoli di finanza pubblica, sull’esistenza di debiti fuori bilancio, sui rapporti di debito e credito con le società partecipate.

La relazione al rendiconto si sostanzia in un giudizio che somma le funzioni di vigilanza, collaborazione e referto.

In particolare, l’anzidetta relazione deve contenere:

•              il risultato della gestione dell’ente e la sua analisi;

•              la coerenza con i contenuti del bilancio preventivo, nonché i dati relativi alla gestione patrimoniale e alle variazioni intervenute nell’esercizio, al fine di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

A conclusione della relazione, i revisori riportano le considerazioni conclusive riguardanti la dimostrazione della formazione del risultato di gestione e il suo utilizzo.

L’organo consiliare dell’ente, in sede di deliberazione del rendiconto deve tenere motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.

Sul piano dei controlli tecnico-contabili delle risultanze del rendiconto che devono scaturire dalla relazione dell’organo di revisione, il documento n. 12 dei Principi di Vigilanza e Controllo dell’Organo di Revisione degli Enti Locali fornisce una disamina dettagliata ed esaustiva, individuando quali elementi da verificare:

•              la rilevazione del risultato d’esercizio dei consorzi, aziende speciali ed istituzioni;

•              la rilevazione di perdite di società partecipate;

•              il risultato di cassa;

•              le partite del conto del tesoriere al 31 dicembre, che devono concordare con le scritture della contabilità finanziaria dell’ente e la relativa esposizione nel conto del bilancio;

•              la corretta esecuzione del riaccertamento dei residui;

•              la rilevazione dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità;

•              la verifica dell’esistenza di debiti fuori bilancio;

•              il risultato di amministrazione, non soltanto in relazione alla sua quantificazione (avanzo o disavanzo) ma anche alla sua composizione (fondi vincolati, non vincolati, accantonati, per finanziamento di investimenti);

•              il controllo del rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale;

•              il ricorso all’indebitamento nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli artt. 203 e 204 del D.Lgs. n. 267/2000;

•              il rispetto del patto di stabilità interno e dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

•              la riduzione della spesa di personale;

•              il contenimento dei costi;

•              il rispetto dei vincoli sulla destinazione delle entrate.

Proposte e rilievi

Per quanto riguarda i rilievi che i revisori devono sollevare nella propria relazione, questi possono essere così riassunti:

•              irregolarità: quali comportamenti in violazione di disposizioni normative;

•              proposte: comprendenti suggerimenti volti a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la produttività dell’azione amministrativa;

•              osservazioni: relative ad eventuali comportamenti non conformi alla convenienza e opportunità dell’azione dell’ente.

Anche per questo aspetto, il C.N.D.C.E.C. viene in supporto ai professionisti impegnati nell’attività di revisore di enti pubblici fornendo annualmente proposte di relazione al rendiconto della gestione ben impostate in modo da consentire ai revisori di dare conto delle verifiche svolte, al fine di ottemperare all’obbligo di espressione del parere.


Autore dell'articolo
mm

Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

2 × 2 =