Lo scetticismo professionale del revisore legale

di Luigia Lumia - - Commenta

Il revisore legale o la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti esercitano nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

E’ quanto prevede l’art. 9 del dlgsv n.39 del 2010 che al comma 2 e seguenti prevede che:

Il revisore legale o la societa’ di revisione legale che effettuano la revisione legale devono esercitare lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:

  • il fair value (valore equo)
  • la riduzione di valore delle attivita’
  • gli accantonamenti
  • i flussi di cassa futuri
  • la capacita’ dell’impresa di continuare come un’entita’ in funzionamento.

Dello scetticismo professionale si tratta nel Video Corso accreditato dal Mef per il 2017 disponibile in differità per tutto il 2018

Lo stesso articolo al c. 4 fornisce la definizione dello  “scetticismo professionale” come  un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonche’ da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

Dello scetticismo professionale si occupa anche il principio di revisione internazionale Isa 200 che al punto 15  punti da A18 a A22 cosi si esprime:

“Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per esempio:

  • agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
  • alle informazioni che mettono in discussione l’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi;
  • alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
  • alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione.

Mantenere lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile è necessario, se il revisore intende, ad esempio, ridurre i rischi:

  • di trascurare circostanze inusuali;
  • di una eccessiva generalizzazione nel trarre le conclusioni in base alle osservazioni effettuate nel corso della revisione;
  • di utilizzare assunzioni non appropriate per determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione e valutarne i risultati.

Lo scetticismo professionale è necessario per la valutazione critica degli elementi probativi. Ciò implica interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni acquisite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance. Ciò include altresì la considerazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze, per esempio nel caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo documento, per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l’unica evidenza a supporto di un importo significativo di bilancio.

Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente. Tuttavia, il revisore è tenuto a considerare l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi.

In caso di dubbi sull’attendibilità delle informazioni o di indizi di possibili frodi (per esempio, se le circostanze identificate nel corso della revisione contabile inducono il revisore a ritenere che un documento possa non essere autentico ovvero che i termini di un documento possano essere stati contraffatti), i principi di revisione richiedono che il revisore svolga ulteriori indagini e determini quali modifiche o integrazioni alle procedure di revisione siano necessarie per risolvere la questione.

Non ci si può attendere che il revisore ignori l’esperienza passata per quanto riguarda l’onestà e l’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell’impresa. Tuttavia, la convinzione che la direzione e i responsabili delle attività di governance siano onesti e integerrimi non esime il revisore dal mantenere il necessario scetticismo professionale né lo autorizza a ritenersi soddisfatto di elementi probativi meno che persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza.”


Autore dell'articolo
mm

Luigia Lumia

Ragioniere Commercialista (Bologna, n. 500/1978). Fondatrice e Direttore Responsabile del sito www.fiscoetasse.com, dal 1999 il portale di informazione fiscale di riferimento italiano.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

13 − cinque =