Bilancio consolidato degli enti locali

di Marco Paolini - - 2 Commenti

Il D.Lgs. 118/2011 dedica l’intero allegato 4/4 al bilancio consolidato degli enti locali. Esso è stato introdotto nella normativa degli enti pubblici al fine di consentire una lettura più unitaria della gestione complessiva della pubblica amministrazione.

La funzione del bilancio consolidato è quella di conferire una maggiore capacità informativa al bilancio e consentire una migliore pianificazione e programmazione del “gruppo ente locale”, mediante una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie dell’ente.

Il bilancio consolidato si compone di:

  • stato patrimoniale;
  • conto economico;

e dei seguenti allegati:

  • relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  • relazione dell’organo di revisione.

Il bilancio consolidato deve essere approvato dall’amministrazione locale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. In fase di prima applicazione, gli enti territoriali che nel 2015 si sono avvalsi della facoltà di rinviare il consolidato, sono tenuti a predisporre il primo bilancio con riferimento all’esercizio 2016. Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all’esercizio 2017, da approvarsi, pertanto, nel 2018. Per le unioni di comuni, al fine di appurare la differibilità dell’adempimento in parola, il riferimento demografico è alla popolazione complessiva dell’unione. Gli enti che intendono esercitare la facoltà di ulteriore rinvio della elaborazione del bilancio consolidato al 2017, devono adottare apposita delibera. La mancata adozione della delibera di proroga comporta la necessità di addivenire all’approvazione del consolidato entro il 30 settembre 2017. L’organo di revisione di tali enti, pertanto, dovrà opportunamente verificare, in caso di esercizio della facoltà soprammenzionata, l’esistenza della delibera che ne consenta il differimento.

In caso di tardiva approvazione del bilancio consolidato si applica la sanzione della sospensione della facoltà di assumere personale.

La delimitazione dell’area di consolidamento comporta un’attenta analisi delle partecipazioni dell’ente locale, mediante esame degli atti che regolano l’attività sociale delle partecipate e i rapporti giuridico-finanziari intercorrenti fra l’ente e le sue partecipate.

Secondo il disposto dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, rientra nel bilancio consolidato qualsiasi ente strumentale, partecipato dall’ente pubblico, indipendentemente dalla forma giuridica pubblica o privata e dall’attività svolta diversa da quella degli altri componenti del gruppo.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

  • gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo;
  • gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo;
  • gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica;
  • le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  • ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
  • ha il diritto, in virtù di contratto o di clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante;
  • le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Sono previste alcune cause di esclusione dal gruppo di consolidamento dovute a:

  • irrilevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è ininfluente ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
  • impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Secondo l’art. 223-bis del TUEL, il bilancio consolidato è redatto sullo schema previsto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i soggetti inclusi nel consolidamento hanno effettuato nei confronti dei terzi. Devono, pertanto, essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente trasferimenti di risorse all’interno del gruppo. La redazione del bilancio consolidato richiede, conseguentemente, operazioni di rettifica dei bilanci compresi, in ordine a saldi, operazioni, proventi e oneri riguardanti operazioni infragruppo.

Problematiche particolari scaturiscono quanto le società ed organismi partecipati adottano sistemi contabili diversi, prevalentemente di tipo economico, rispetto al sistema contabile dell’ente locale di tipo finanziario a causa dell’eterogeneità dei criteri di valutazione. Per ovviare ai disallineamenti contabili la norma prevede correttivi da attuare mediante scritture di rettifica e prospetti di riconciliazione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati come sopra richiamato, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili rettificati, sommando tra loro i corrispondenti saldi dello stato patrimoniale e del conto economico:

  • per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
  • per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

I principi contabili da considerare per le operazioni di consolidamento dell’ente locale sono, oltre a quello contenuto nell’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, quelli civilistici generali e quelli emanati dall’OIC.

Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

Commenti 2

  1. La recensione del dr. Paolini non fa alcun riferimento ai Comuni che hanno varato il dissesto finanziario nel corso dell’anno 2017. Detti Comuni sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato 2016 anche se ancora non hanno approvato il rendiconto esercizio 2016?
    Possono deliberare entrala fine del corrente anno la presa d’atto di non approvazione del bilancio consolidato ?
    Grazie

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