Razionalizzazione società partecipate: scadenza del 30 settembre

di Marco Paolini - - Commenta

Il prossimo 30 settembre scade il termine a disposizione per le pubbliche amministrazioni per la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie. Su tale adempimento, che rientra nell’ambito delle manovre di contenimento della spesa pubblica, il revisore dell’ente deve esercitare la propria attività di vigilanza.

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, sancisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni:

·       devono provvedere alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie entro il 30/09/2017;

·       non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

·       fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

La revisione straordinaria in scadenza il prossimo 30 settembre deve essere condotta con riferimento alle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall’art. 15 del Decreto correttivo); mediante la revisione straordinaria i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per la loro conservazione, ovvero:

·       la riconducibilità ad una delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP;

·       la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);

·       la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori;

·       l’assenza di altre società od enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili;

·       aver conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo non superiore ad € 500.000 (limite originariamente previsto in € 1.000.000 e così ridotto dall’art. 17 del Decreto correttivo per il triennio 2017-2019);

·       per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, non aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

·       la non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

·       la non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del TUSP.

La ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni.

E’ necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni.

Gli esiti della ricognizione sono comunicati alla Sezione della Corte dei conti competente e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 20, cc. 1 e 3 e dell’art. 24, c. 1.

Stante l’eterogeneità dei piani di razionalizzazione elaborati dagli enti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha emanato le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” con annesso modello standard di atto di ricognizione per il corretto adempimento da parte degli Enti delle disposizioni in parola.

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Autore dell'articolo
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Marco Paolini

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisore Legale dei Conti; Revisore di enti locali; Esperienza ultradecennale nella produzione e coordinamento di riviste in materia di Revisione dei conti e Revisione di Enti Locali

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