Continuità aziendale e revisione legale

di Umberto Montesano - - Commenta

Le minacce alla continuità aziendale e gli effetti sulla relazione del revisore

Un aspetto importante da valutare nella gestione operativa di un’impresa è la capacità della stessa di perdurare con la propria attività nel tempo.

Agli organi di controllo incaricati della revisione legale spetta di individuare le situazioni in cui possa essere messo in dubbio il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio.

La capacità dell’impresa di “continuare ad operare come entità in funzionamento” è ribadita dall’art. 2423-bis del c.c. come clausola generale.

Questo stesso aspetto è anche ripreso dal principio contabile nazionale OIC 11, mentre tra i principi di revisione è menzionato in ISA ITALIA 570. Tale ultimo principio tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile, relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423-bis del c.c. “la valutazione delle voci deve essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…”. Tale postulato è in stretta correlazione con lo scopo del bilancio d’esercizio, consistente nel permettere ai lettori una conoscenza critica in merito alla attività economica dell’impresa in funzionamento.

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.

Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione non intenda liquidare l’impresa o interrompere l’attività.

Se la direzione viene a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, che possano esserci incertezze significative tali da compromettere la gestione aziendale, deve evidenziare tali incertezze. Il principio della continuità è quindi fondamentale e certe valutazioni di bilancio sono possibili solo se l’impresa continua ad operare.

A rafforzare il presupposto della continuità ci sono poi gli attuali scenari di crisi economica che addensano molte minacce sul futuro delle imprese. Il ruolo del revisore, in questi casi, diventa ancora più complicato.

Il rischio di continuità aziendale secondo il principio di revisione 570 può essere identificato attraverso una serie di indicatori (gestionali, finanziari, ecc.) che possono avere un’utile funzione segnaletica.

Di seguito si riportano alcuni di essi:

1)    Indicatori finanziari:

–         Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;

–         Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;

–         Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

–         Rifiuto di linee di credito da parte di banche o fornitori;

–         Venir meno del sostegno finanziario da parte di finanziatori;

–         Incapacità di ottenere nuovi finanziamenti.

2)    Indicatori gestionali:

–         Incapacità di evadere gli ordini;

–         Perdita di clienti chiave, di contratti o concessioni importanti;

–         Difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;

–         Impegni a lungo termine economicamente non convenienti.

3)    Altri indicatori:

–         Mancato/incerto rinnovo di concessioni /autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa;

–         Nuove leggi che possono risultare pregiudizievoli all’attività svolta;

–         Contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare.

Mentre alcuni indicatori rappresentano un evidente campanello d’allarme (es. mancato pagamento delle rate di mutuo alla scadenza), altri indicatori possono richiedere un grado di attenzione e una capacità interpretativa da parte del revisore.

Una volta individuata la sussistenza della fattispecie tramite l’analisi di tali indicatori, è opportuno che il revisore sottoponga gli esiti nel corso dei colloqui con la direzione e con i responsabili di governance. Al riguardo, il principio 570 fornisce l’esempio di un’impresa che non è in grado di saldare i debiti ordinari e l’intervento della direzione con un piano volto al mantenimento di adeguati cash-flow alternativi (cessione di attività, rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti, aumento del capitale sociale).

Pertanto, qualora siano stati identificati eventi che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità dell’impresa, il revisore dovrà attivarsi con la direzione per l’emersione della crisi e svolgere procedure aggiuntive.

Quanto ai possibili effetti della continuità aziendale sulla relazione del revisore, si possono delineare diversi scenari:

a)     Informativa adeguata – cioè continuità verificata quindi giudizio positivo senza rilievi;

b)    Informativa non adeguata – quindi giudizio con rilievi o negativo perché sussistono dubbi sulla continuità aziendale;

c)     Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale – il revisore giudica un utilizzo della continuità da parte della direzione non appropriato, quindi il giudizio è negativo;

d)    Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione – il revisore ritiene necessario richiedere alla direzione di estendere/effettuare la propria valutazione sulla prospettiva della continuità aziendale e la direzione si rifiuta di farlo, pertanto il giudizio sarà con rilievi o impossibile.


Autore dell'articolo
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Umberto Montesano

Dottore commercialista e revisore legale. Svolge l’attività in qualità di collaboratore di diversi Studi commerciali. Dal 2016 componente della Commissione Studi “Internazionalizzazione delle Imprese” presso l’UGDCEC di Roma, che si occupa di fornire attività di supporto tecnico ed operativo ai professionisti e di formulare documenti che siano di ausilio nell’attività professionale. Revisore legale con incarico in società di capitali con sede a Roma. Candidato al Parlamento nel “Movimento Italia nel Cuore”

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