Il ruolo del revisore negli accordi di finanziamento

di Virginia Tosi - - Commenta

Come evidenziato nel documento 203 di Assirevi (Ottobre 2016), in alcuni casi gli accordi di finanziamento possono imporre al mutuatario taluni limiti o obblighi oppure richiedere la periodica rilevazione di determinati parametri ed indicatori di performance aziendale. Si tratta dei cd. “financial covenants”. In tali circostanze il soggetto mutuatario ed eventualmente anche il garante devono incaricare un revisore legale dei conti dello svolgimento della verifica del calcolo dei “financial covenants”. Lo svolgimento di procedure sul calcolo dei “financial covenants” deve avvenire nel rispetto dell’International Standard on Related Services (ISRS) 4400 “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information” emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”).

Tale standard 4400, analizzato da Assirevi nel documento n. 179, definisce linee guida per lo svolgimento dell’incarico attribuito ad una società di revisione per l’attuazione di specifiche procedure concordate, cd. “agreed upon procedures”. Le procedure concordate sui financial covenants hanno lo scopo di verificare l’adempimento da parte del soggetto mutuatario degli impegni stabiliti nei contratti di finanziamento. Si pone, pertanto, l’attenzione su determinati indicatori di bilancio particolarmente interessanti in termini di informativa sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa.

Il revisore incaricato di condurre tali verifiche deve ovviamente ricevere specifica lettera d’incarico, ovvero formale accettazione di una proposta, da parte degli amministratori dell’ente mutuatario o garante. Nella lettera di incarico devono essere identificati l’oggetto dell’incarico e le regole contrattuali di riferimento ai fini della comunicazione all’entità finanziatrice dei parametri e degli altri indicatori previsti dal contratto di finanziamento, nonché il dettaglio delle procedure di verifica richieste dal committente. All’interno di un’apposita comunicazione di conformità vanno individuate tutte le procedure di verifica che il revisore deve svolgere.

Come affermato, il revisore nell’accettare l’incarico e nel formulare la propria relazione, deve fare riferimento all’International Standard on Related Services (ISRS) 4400 “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information”, che tratta delle verifiche richieste dal committente (agreed-upon procedures).

L’ISRS 4400 specifica che per procedure concordate devono intendersi attività di verifica compiute su specifici elementi del bilancio, su un singolo prospetto del bilancio o sul bilancio nel suo complesso. La società che attribuisce l’incarico, la società di revisione e un’eventuale terza parte coinvolta concordano l’oggetto preciso dell’incarico.

Ancora, secondo quanto statuito dall’ISRS 4000, nell’ambito di un incarico di “agreed-upon procedures”, la società di revisione incaricata ha il compito di eseguire le procedure richieste dal soggetto che ha conferito il predetto incarico e di riportare i relativi risultati (“factual findings”) in un’apposita relazione. Di quest’ultima, il principio statuisce anche la forma e il contenuto. Nella relazione finale, se devono essere contenuti i rilievi evidenziati nell’ambito delle verifiche condotte, non va invece espresso un giudizio professionale del revisore.

Il tema è oggetto di ulteriore approfondimento all’interno della circolare del revisore di questo mese.

 

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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