Nuova versione del Principio Contabile 23 : analisi delle differenze

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Vediamo la nuova versione del principio contabile 23 con l’analisi delle differenze tra la vecchia formulazione e la nuova bozza messa a disposizione per la consultazione dalla fondazione OIC.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.L. 139/2015, la fondazione ha pubblicato anche per il principio contabile 23 una bozza per la consultazione pubblica che potete visionare nel link che trovate in calce all’articolo o direttamente sul sito di OIC.

A seguire, per puntazione, le principali modifiche tra la vecchia versione e la nuova proposta.

Principio numero 23: LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

  • Nel principio contrabile 23 si introducono e si specificano i concetti di:
    • Contratti a corrispettivo predeterminato, ovvero i lavori in corso su ordinazione per i quali l’appaltatore si impegna a eseguire l’opera in base ad un prezzo contrattuale precedentemente pattuito, che può essere comunque oggetto di clausole di revisione di prezzo al fine di contenere eventuali rischi per l’impegno assunto (paragrafo 7);
    • Contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, ovvero lavori in corso su ordinazione per i quali il corrispettivo spettante all’appaltatore è costituito dai costi sostenuti previsti dal contratto, più un margine sempre stabilito contrattualmente che va a titolo di recupero delle spese generali o spese non rimborsabili (paragrafo 8);
    • Costi pre-operativi, sostenuti dopo l’acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l’attività di costruzione o il processo produttivo (paragrafo 13);
    • Ritenute a garanzia, ovvero le somme trattenute dal committente come garanzia prevista dal contratto in corrispondenza del pagamento delle fatture di una determinata commessa (paragrafo 22);
  • Il principio contabile 23 chiarisce inoltre che:
    • Con la fatturazione definitiva dei lavori gli anticipi e gli acconti versati verranno stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni (paragrafo 25);
    • Nel caso di variazioni di lavori ancora in corso e non ancora liquidati costituiscono una variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva, queste verranno rilevate alla voce variazioni dei lavori in corso su ordinazione (paragrafo 27);
    • I materiali acquistati per l’esecuzione di un’opera in attesa di impiego che non costituiscono oggetto di corrispettivo sono rilevati nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce materie prime, sussidiarie e di consumo (paragrafo 29).
  • Secondo il principio contabile 23, nei lavori in corso su ordinazione il corrispettivo contabile di una commessa può essere pattuito unitariamente per l’intera opera oppure in forma frazionata per singole opere o per ciascuna fase (paragrafo 48).
  • Nel caso in cui una commessa sia riferita a varie opere o varie fasi, il principio contabile 23 permette di utilizzare i corrispettivi frazionati previsti per alcune fasi del contratto allo scopo di determinare i ricavi maturati su tali fasi valutando le opere svolte a condizione che:
    • Il contratto separi con chiarezza tali opere o tali fasi;
    • Ciascuna opera o fase sia stata oggetto di offerte separate;
    • Costi e ricavi possano essere chiaramente riconducibili a ciascuna fase o opera;
    • Le attribuzioni di margini diversi alle singole fasi o opere rispecchino comprovate situazioni di mercato in termini di differenti gradi di rischio;
    • I corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto generino margini comparabili con quelli che si otterrebbero se quelle stesse fasi o elementi fossero forniti a clienti diversi;
    • L’eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole fasi o opere sia riconducibile alla riduzione dei costi dovuta all’esecuzione combinata delle varie fasi o opere (paragrafo 49).
  • Secondo il principio contabile 23, un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa a condizione che:
    • Sia possibile documentare che un gruppo di commesse sia stato negoziato in modo congiunto in un unico pacchetto;
    • Le commesse siano tanto connesse tra loro da costituire nei fatti un unico progetto con un margine di profitto globale;
    • Le commesse vengano realizzate simultaneamente o in sequenza continua;
    • I piani economici delle commesse evidenzino costi comuni (paragrafo 50).
  • Il principio contabile 23 specifica il criterio della percentuale di completamento:
    • I ricavi vanno rilevati nell’esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo (paragrafo 51);
    • Se nel contratto sono indicati con chiarezza i termini di calcolo, le maggiorazioni per revisione prezzi sono determinabili in modo attendibile e quindi, in assenza di controversie, sono rilevati tra i ricavi di commessa man mano che vengono eseguiti i lavori cui si riferiscono (paragrafo 52);
    • Se vengono definite delle parti, le varianti formalizzate comportano un aumento o una diminuzione dei ricavi della commessa (paragrafo 53);
    • Nel corso della commessa, l’appaltatore può avanzare delle richieste per corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti contrattualmente, tali corrispettivi aggiuntivi vanno inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente sugli ammontari che verranno riconosciuti e sui tempi di incasso (paragrafo 54);
    • Gli incentivi sono inclusi nei ricavi di commessa solo nel caso in cui l’obiettivo è raggiunto e comprovato da accettazione del committente entro la data del bilancio (paragrafo 55);
  • Il principio contabile 23 definisce il criterio di commessa completata chiarendo come i ricavi e i margini di commessa sono riconosciuti soltanto con il completamento del contratto e specificatamente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato (paragrafo 79).
  • Il principio contabile 23 consente di includere gli oneri finanziari tra i costi di commessa a condizione che:
    • Anticipi e acconti ricevuti dall’appaltatore non siano di entità tale da produrre squilibri rilevanti nei flussi finanziari;
    • Gli interessi siano recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia dimostrabile (paragrafo 83).
  • Quando i costi totali stimati di una singola commessa eccedono i ricavi totali stimati, il principio contabile 23 prescrive che tale perdita venga rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Qualora la perdita fosse superiore al valore dei lavori in corso, l’appaltatore è tenuto a rilevare un apposito fondo per rischi e oneri pari all’eccedenza (paragrafo 84).
  • Secondo il principio contabile 23 non è possibile compensare perdite ragionevolmente prevedibili relative ad una commessa con i margini positivi previsti per altre commesse (paragrafo 85).
  • Proventi e oneri finanziari costituiscono per il principio contabile 23 componenti positivi e negativi di reddito e vengono rilevati direttamente a conto economico nel momento in cui maturano o sono sostenuti, quale che sia il criterio adottato (paragrafo 86).
  • Se dopo la chiusura della commessa emergessero sopravvenienze attive e passive, queste vanno rilevate nell’esercizio come valori della produzione o costi di produzione di quell’esercizio (paragrafo 88).
  • Per facilitare la fase di transizione al nuovo principio contabile 23, sono state previste regole particolari per la prima applicazione (paragrafo 101).

 

Principio contabile 23

Autore dell'articolo
mm

Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

19 − 18 =