LO “SCETTICISMO PROFESSIONALE” ALLA BASE DELLA REVISIONE CONTABILE

di Ernesto Zamberlan - - Commenta

Ancora novità per l’attività dei revisori legali. Il decreto legislativo 135/2016 del 17 luglio scorso entrato in vigore il 5 agosto segna una svolta per la professione del revisore legale, svolta che incide tanto sulle modalità di tirocinio e di accesso, quanto sulle normative che regolano lo svolgimento dell’attività, ivi comprese significative sanzioni per chi contravviene ai criteri tracciati.

Le novità che più saltano all’occhio sono quelle riconducibili alla netta diversificazione dello svolgimento delle attività di sindaco, naturalmente associata all’ente soggetto al controllo, da quelle di revisore, per la quale si richiede una fisiologica indipendenza dal committente.

Da ciò si impone il criterio di scetticismo professionale indicato nell’articolo 10 (commi 1, 2, 3, 4) che presuppone assoluta terzietà e autonomia del revisore contabile dal suo committente, tanto da rendere quello del dubbio critico riguardo il suo operato un principio essenziale nello svolgimento di tale ruolo professionale. Si tratta di criteri che rispondono ad un’ottica di armonizzazione delle normative a livello comunitario, recependo i principi contabili internazionali in materia di revisione.

Si osserva però come l’aumentare delle divergenze tra le mansioni del sindaco e le mansioni del revisore contabile in un numero crescente di enti lasci intravedere il rischio di maggiori costi da sostenere da parte delle imprese, ma d’altro canto l’adeguamento ai principi europei e internazionali porta con sé l’evoluzione della figura del revisore, che da funzione diventa professione vera e propria con specifiche regole di esercizio e criteri di accesso più stringenti.

Fonte: Sole 24 Ore

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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

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