Revisione condominiale : attività non regolamentata. Chi può farla?

di Ernesto Zamberlan - - 1 Commento

Secondo una parte della dottrina il revisore condominiale in quanto figura professionale atipica introdotta dalla legge 220/2012  sulla  riforma del condominio non può essere ricondotta ed una figura professionale già esistente.

Secondo il Presidente dell’Associazione italiana revisori condominiali, Leonardo Barella «Le ragioni sono logiche, ovvie e consequenziali.  Infatti il testo dell’articolo 1130 bis del Codice civile recita: “L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio”. Nessun richiamo, quindi a figure come i revisori legali o altre similari. Aggiungo che la nomina del revisore legale è prevista dall’articolo 2477 del codice civile che, a sua volta, è parte del libro quinto, titolo V (articoli 2247-2511) relativo alle società e non ai condomini negli edifici». Sempre secondo Barella poi diverso sarebbe anche il quadro normativo cui debbono ricondursi i revisori condominiali e quelli operanti in ambito aziendale: diversi i destinatari e diverse le finalità e pertanto «l’essere revisori legali o essere specialisti nella contabilità d’impresa o in ambito fiscale non è la condizione sufficiente per potersi accreditare come revisori condominiali».

Il motivo della apparente confusione

Non aiuta certamente a fare chiarezza la posizione della Corte di Cassazione secondo la quale  l’amministratore di condominio non è obbligato al rispetto delle regole formali previste per le imprese quando redigono il loro bilancio; la conseguenza che se ne vorrebbe trarre  sarebbe allora che se l’amministratore non è tenuto ad applicare l’art. 2423 nella redazione del rendiconto (non essendo richiamato) allora non si applica nemmeno l’art 2477 sulla nomina del revisore. Nemmeno il fatto che la legge 220 non dia alcuna indicazione sui soggetti titolati a svolgere la revisione condominiale aiuta la chiarezza, sembrerebbe quasi che “a prescindere” tutti possano proporsi quali revisori di condominio superando ogni necessità di professionalità ed esperienza che comunque un professionista deve possedere nell’esecuzione di un incarico.

Concludendo, la posizione dell’Associazione nazionale revisori condominiali

Spiega Barella, «siccome la legge 220/2012 non prevede alcuna iscrizione in albi o elenchi, non sono gli ordini professionali gli organismi deputati a qualificare la figura del revisore condominiale».
La soluzione andrebbe trovata nella legge 4/201 3 – conclude Barella – che consente ai professionisti che esercitano attività intellettuale non riservata per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi «Come, appunto, il revisore condominiale, di costituirsi in associazioni professionali per valorizzare le competenze degli associati, fissare regole deontologiche e tutelare gli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza»

Concludendo, le ragioni del ricorso al revisore contabili iscritto

La direttiva  comunitaria C84/523/Cee recepita con Dlgs 88/1992 individua alcuni requisiti che le persone incaricate del controllo legale dei documenti contabili devono avere; viene anche individuato un registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia. Come noto, sono coloro che risultano iscritti in questo registro possono fregiarsi del titolo di “revisore contabile”.

Un’attenta analisi del termine revisione, anche riferendosi a criteri internazionalmente accettati (Conceptual Framework – V ), colloca questa attività come una attività svolta da un esperto rivolta controllare l’attività realizzata da un altro esperto. 

Così argomentando si arriva a che se è pur vero che un soggetto senza particolari requisiti può benissimo verificare i documenti posti a base per la formazione del rendiconto questo non significa che tale attività possa essere definita“revisione contabile”: viene infatti ad essere carente nel soggetto che la esercita essenziale requisito di esperienza, di controllo  e professionalità garantita soltanto dall’iscrizione all’albo dei revisori contabili.

 

Autore dell'articolo
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Ernesto Zamberlan

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1994 - Revisore legale dei Conti.

Commenti 1

  1. Ma non ho capito come posso cautelarmi attraverso il valido contributo legale di un professionista. In grado di controllare il bilancio condominiale dove abito in modo trasparente e chiaro.

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