Le novità del D.Lgs. n. 135/2016 sulla revisione legale

di Giorgio Gentili - - 2 Commenti

E’ entrato in vigora il 5 agosto 2016 il D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 Serie Generale n. 169 del 21/07/2016 Attuazione della direttiva 2014/56/Ue che modifica la direttiva 2006/43/Ce concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Il provvedimento è stato approvato definitivamente nel corso del Consiglio dei Ministri n. 123 del 14 Luglio 2016.

Nella seguente tabella  riepilogativa vengono riportate le principali novità nei primi 10 articoli del Decreto disposte in materia di revisione legale dal citato D.Lgs. n. 135/2016: l’articolo completo con la tabella integrale nella rivista del mese di Agosto e Settembre della nostra rivista LA REVISIONE LEGALE (Vai alla pagina abbonamenti per maggiori informazioni)

Articolo Contenuto delle principali modifiche introdotte
Art. 1
Definizioni
Sono apportate variazioni all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Si riportano di seguito le principali variazioni previste.

Viene introdotta:

–               l’ulteriore categoria di “enti assoggettati a regime intermedio”;

–               la definizione di principi di revisione internazionali: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale.

Viene modificata la definizione di rete: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali

Art. 3

 Tirocinio

Viene sostituito l’art.3 del D.Lgs. n. 39/2010.  Si riporta parte del contenuto del nuovo articolo.

Il tirocinio:

–               ha durata triennale;

–               è svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro, i quali possono accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.

I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività di revisione legale.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il MEF.

Art. 4

Esame di idoneità

L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale è bandito almeno una volta l’anno.

Il tirocinante può essere esonerato dal sostenere una o più prove nelle materie che hanno formato oggetto di un esame universitario superato positivamente.

Art. 5

Formazione continua

Viene sostituito l’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare, viene previsto, in merito alla formazione continua, quanto segue.

Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua che consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

–               Almeno il 50% del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero:

–               la gestione del rischio e il controllo interno,

–               i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,

–               la disciplina della revisione legale,

–               la deontologia professionale,

–               l’indipendenza,

–               la tecnica professionale della revisione.

Il periodo di formazione continua è triennale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
L’attività di formazione continua può essere svolta:

–               attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

–               presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

L’attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale.

Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all’applicazione delle sanzioni previste.

Art.7

Cancellazione dal registro dell’iscritto privo di abilitazione

Viene modificato come segue il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il MEF, se accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze.

Qualora entro il termine assegnato l’iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.

Art. 8 Contenuto informativo del Registro Viene modificato l’art.7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l’introduzione della lett. d-bis) che evidenzia l’obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al Registro.
Art. 9

Sezione A e B del Registro

Viene modificato l’art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010. Si riportano le parti più importanti del citato nuovo articolo.

I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata «Sezione A».

Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d’ufficio, in un’apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità.

Sia i soggetti iscritti nella «Sezione A» che quanti sono iscritti nella «Sezione B» del Registro, sono tenuti:

–               agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 39/2010,

–               ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua,

–               al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 2

  1. Troverei interessante l’abbonamento alla rivista e richiederò l’abbonamento.
    Mi preme chiedere se vi troverò idonee comunicazioni e/o opportunità che mi consentano la formazione continua per i necessari crediti.
    Ringrazio e cordialità

  2. Pingback: Registro dei Revisori Legali: formazione delle sezioni “A” e “B” - La Revisione Legale

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