Le verifiche periodiche e il principio ISA 250 B

di Giorgio Gentili - - Commenta

Premessa

Il principio internazionale Isa 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, ha sancito che il revisore deve documentare la frequenza pianificata delle verifiche periodiche, le procedure svolte in ciascuna verifica periodica, i risultati che sono emersi e le conseguenti riflessioni e valutazioni scaturite. La documentazione in esame deve essere tenuta distinta da quella relativa alla generale attività di revisione del bilancio.

Assirevi ha elaborato proprio in questo mese di Luglio 2015 un documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B  fornendo ulteriori delucidazioni sulle modalità con cui il revisore deve applicare tale principio nello svolgimento del suo incarico.  In tal senso tale documento secondo quanto affermato da Assirevi “ha l’obiettivo di supportare il revisore nell’esecuzione e documentazione delle procedure in materia di verifiche della regolare tenuta della contabilità e riepiloga ulteriori procedure che il revisore, a seconda delle circostanze specifiche dell’incarico ed in relazione al proprio giudizio professionale, potrà, di volta in volta, pianificare e svolgere”.

Il presente articolo esamina le verifiche che il revisore è chiamato a svolgere sulla regolare tenuta della contabilità sociale, tenendo conto delle delucidazioni fornire da Assirevi.  Si mettono poi a disposizione delle formule commentate utili al revisore nell’espletamento di tali verifiche.

1. Le verifiche periodiche

Il decreto di attuazione della direttiva 2006/43/CE ripropone, con diverse modifiche, quanto previsto dall’art. 2409-ter c.c., abrogato dal medesimo provvedimento legislativo.

L’art. 14 del citato decreto evidenzia, tra i doveri del revisore legale o della società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, quelli connessi alla verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale.

Ai fini dello svolgimento di tale compito viene disposto che i soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Le verifiche nel corso dell’esercizio possono essere effettuate utilizzando apposite schede di controllo che ne agevolano lo svolgimento ed hanno per oggetto le seguenti attività:

a) La rilevazione e/o aggiornamento e valutazione del sistema di controllo interno

Gli obiettivi della verifica sono la comprensione della struttura organizzativa e la valutazione dell’operatività del sistema di controllo interno della società. La verifica viene svolta attraverso:

b) L’esame dei libri contabili obbligatori

c) L’esame degli adempimenti tributari e previdenziali

d) Lo svolgimento di sondaggi di conformità

e) La verifica delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà

f) L’analisi delle situazioni periodiche infrannuali

g) I colloqui con la Direzione e l’analisi dei verbali delle riunioni degli organi sociali (Fondamentale per l’approfondimento della conoscenza periodica della società è la verifica delle annotazioni sul Libro dei soci e la lettura dei verbali delle riunioni degli organi sociali: Assemblea degli azionisti, Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo, Organismo di vigilanza, ecc.)

h) I colloqui con il Collegio Sindacale (nel caso vi sia un revisore legale dei conti o una società di revisione legale)

i) L’analisi dei documenti relativi alle operazioni significative

2. Il principio ISA 250 B

Anche il principio internazionale Isa 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, ha sancito che il revisore deve documentare la frequenza pianificata delle verifiche periodiche, le procedure svolte in ciascuna verifica periodica, i risultati che sono emersi e le conseguenti riflessioni e valutazioni scaturite. La documentazione in esame deve essere tenuta distinta da quella relativa alla generale attività di revisione del bilancio.

Nello specifico, secondo tale principio, il revisore deve pianificare la frequenza delle verifiche periodiche in funzione:

–     del settore di attività dell’impresa;

–     della natura delle operazioni svolte;

–     della complessità organizzativa dell’impresa;

–     della numerosità e/o la frammentazione delle operazioni svolte;

–     del riscontro, in precedenti verifiche periodiche, di carenze procedurali nella tenuta della contabilità sociale, di non conformità nell’esecuzione di adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento ovvero di eventuali errori nelle scritture contabili. (…)

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Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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