Lavori in corso su ordinazione e OIC 23

di Paolo Clementi - - Commenta

Lavori in corso su ordinazione: profili civilistici e fiscali alla luce del principio contabile OIC 23

1. Lavori in corso su ordinazione, profilo civilistico

Il  principio contabile n.23 dell’Organismo italiano di contabilità disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire in nota integrativa per i lavori in corso su ordinazione – sottocategoria delle Rimanenze nell’Attivo Circolante dello Stato Patrimoniale. Si sottolinea che tale principio non è applicabile per quelle società che hanno optato per la redazione del bilancio secondo i principi internazionali IAS/IFRS.

Il lavoro in corso su ordinazione si riferisce ad un contratto stipulato tra le parti per la realizzazione di un bene, di una opera, anche sottoforma di fornitura di servizi che abbia, comunque, l’obiettivo di realizzare un unico progetto. Il contratto maggiormente utilizzato in questi casi è il contratto di Appalto (art. 1655 Codice Civile), cioè quel “…contratto con il quale una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio il compimento di una opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro…”. (…)

Come ogni principio di valutazione, quello in oggetto è di fondamentale importanza in quanto la corretta contabilizzazione dei costi di esercizio e dei relativi ricavi possono modificare in maniera sostanziale sia il risultato economico che la veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale della Società.

2. Metodi di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione

L’OIC 23, sulla base di quanto sancito dal Codice Civile, e più precisamente dall’art. 2426 c.9 e art. 2426 c.11, evidenzia due metodi di valutazione.

a)     Metodo della commessa completata (art. 2426 comma 9): la contabilizzazione deve essere fatta in base al minore tra il costo di produzione ed il presumibile valore di realizzo della porzione realizzata, individuando quindi i Ricavi e l’utile al momento della consegna dell’opera. Tale metodologia permette la valutazione delle rimanenze per le opere eseguite ma non ancora completate al loro costo di produzione, sempre se minore.

b)     Metodo della percentuale di completamento (Art. 2426 comma 11): a differenza del precedente, la rilevazione dei costi, dei ricavi e dell’eventuale risultato economico si basano sulla percentuale di completamento dell’opera, e vengono di conseguenza imputati annualmente in base alla competenza dell’esercizio. Tale metodo permette la corretta contabilizzazione per competenza economica, la esatta rappresentazione dell’andamento dell’azienda e della commessa, mettendo in evidenza correttamente i risultati dell’attività economica annuale (…)

TROVI L’ARTICOLO COMPLETO  nella Suite del Revisore – Circolare n. 2  di Febbraio 2015 

Autore dell'articolo

Paolo Clementi

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Macerata, componente della Commissione Studi di Diritto Tributario presso l'O.D.C.E.C. di Macerata, è componente delle commissioni di Diritto Societario e Diritto Tributario UNGDCEC

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