Revisori enti locali: iscrizione o mantenimento nell’elenco entro il 16 dicembre

di Giorgio Gentili - - Commenta

I revisori che intendono iscriversi o mantenere l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2015, devono provvedere a farlo esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014. Infatti, dal 3 novembre i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per evitare la cancellazione dall’elenco devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012. I soggetti non iscritti possono presentare fino al 16 dicembre domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori. Nella domanda vanno inserite le informazioni sull’iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori; ai fini dei requisiti di accesso alle diverse fasce dei Comuni varrà, tra le due, l’iscrizione con maggiore anzianità.
La domanda va presentata tramite l’accesso alla pagina internet http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html. E’ necessario seguire le istruzioni a video, esplicitate nel “manuale utente” e nelle “Faq”. In particolare, i soggetti già iscritti all’elenco in vigore dal 1° gennaio 2014, qualora confermino tutti i dati dichiarati nell’iscrizione relativa al 2014, al fine di dimostrare il permanere dei requisiti relativi alla propria iscrizione nell’elenco, devono solo inserire i crediti formativi conseguiti nell’anno e chiudere la domanda senza doverla firmare digitalmente e trasmettere via pec.
L’iscrizione nell’elenco avviene nella sezione regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione in ciascuna fascia. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali e possono escludere uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non intendono manifestare disponibilità a ricoprire l’incarico.

Autore dell'articolo
mm

Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

18 − 4 =