Incostituzionalità delle pratiche contrarie alla certezza e attendibilità degli schemi di bilancio

di Marco Castellani - - Commenta

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2013 del 19 giugno 2013 sancisce l’incostituzionalità della pratica, invalsa da tempo tra le Regioni e gli Enti locali, di inserire nei rendiconti una massa, spesso assai rilevante, di residui attivi allo scopo di migliorarne i saldi finanziari.

La Consulta nel caso specifico censura il comportamento della Regione Molise che aveva inserito nel proprio rendiconto finanziario una massa ingente di residui in assenza dei requisiti minimi dell’accertamento contabile. Si intuisce tuttavia il monito dei giudici costituzionali a tutte le amministrazioni decentrate, che in misura crescente hanno fatto ricorso ad espedienti similari.

Il pronunciamento costituisce il primo caso in cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di un rendiconto contenente somme presunte, per violazione del terzo comma dell’articolo 117 Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Va detto che la sentenza adotta principi che già sono stati fatti propri dal legislatore nel processo di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici che, ai sensi del Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 emanato in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, sta completando la sua prima fase sperimentale e che troverà applicazione presso la totalità degli enti pubblici a partire dal prossimo 1° gennaio 2014.

Autore dell'articolo

Marco Castellani

ODCEC di Ravenna, Revisore Legale, Vice-Presidente ANCREL Nazionale, Dottore di Ricerca di Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche dell’Università di Salerno, Componente su indicazione del CNDCEC della negli enti locali. Consulente di enti ed aziende pubbliche in materiale contabile, fiscale e di governance interna. Autore di pubblicazioni e relatore a numerosi convegni e corsi.

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