La retroattività del tirocinio ridotto: l’auspicato traguardo giunto dopo un inatteso dietrofront

di Virginia Tosi - - 1 Commento

Con l’informativa n. 61 del 27 Luglio 2012, il CNDCEC  ritiene applicabile anche per i tirocinanti commercialisti e per i tirocinanti esperti contabili la retroattività del “tirocinio ridotto”,  che riguarderebbe pertanto anche i praticanti che abbiano intrapreso il percorso del tirocinio in una data anteriore a quella di entrata in vigore del DL n. 1/2012, conv. con modif. dalla L. 27/2012, vale a dire il 24 gennaio 2012.

La necessità di esprimersi in tal senso nasce per il CNDCEC dalla volontà di dar fine ad un’odissea contraddistinta da svariate pronunce e circolari del MIUR e del Ministero della Giustizia che hanno generato perplessità e confusione nei giovani praticanti e negli ordini professionali.

Ricordiamo infatti che l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( MIUR)  si erano, non più tardi dello scorso Maggio 2012, espressi a sfavore della retroattività del tirocinio professionale rispettivamente dei praticanti avvocati e dei praticanti commercialisti. A supporto di ciò, tali Ministeri avevano sostenuto che non potesse essere ammessa la retroattività, non contenendo il citato DL n.1/2012 una disciplina transitoria espressa in materia.

Tuttavia, lo scorso 4 Luglio il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha emanato una circolare, dichiaratamente a  favore dell’applicazione retroattiva. Si è trattato di un inatteso retrofront che da un lato ha generato nuove speranze nei tirocinanti che si erano ormai rassegnati alla irretroattività, dall’altro ha dato adito a nuove incertezze interpretative. Infatti, se il Ministero della Giustizia si era espresso in merito alla retroattività della pratica degli avvocati, la tanto attesa pronuncia sull’estensione della retroattività anche al tirocinio dei commercialisti stentava ad arrivare. Il “caso-caos” del tirocinio retroattivo sembrava, almeno per i praticanti commercialisti, non trovare soluzione.

E’ stato così che, di fronte al silenzio del MIUR, il CNDCEC ha sentito l’esigenza di intervenire sulla questione affermando che “anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si può ipotizzare l’applicazione della nuova interpretazione” ai tirocinanti che si fossero iscritti ante 24 gennaio 2012, sia nella sezione A sia nella sezione B del registro. “A costoro – sottolinea l’Informativa – potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio al compimento del diciottesimo mese di pratica”.

Il CNDCEC ha però anche, nella medesima informativa, precisato che il tirocinio ridotto non consente l’automatica iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dal momento che la normativa europea impone per tale figura professionale un tirocinio obbligatorio di 36 mesi.

In ogni modo, almeno un traguardo sembra essere stato conquistato: il tirocinio ridotto sarà una realtà. Sembra proprio il felice ed insperato approdo dopo una lunga odissea di tormentate incertezze.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

Commenti 1

  1. PIù CHE UN COMMENTO VORREI UNA SPIEGAZIONE PARTICOLARE.
    HO SVOLTO 24 MESI DI TIROCINIO, CIOE’ DUE ANNI DURANTE IL BIENNIO DELLA SPECIALISTA. L’HO SOSPESO, IN QUANTO LA VECCHIA NORMATIVA PREVEDEVA 3 ANNI DI CUI UNO DOPO LA LAUREA SPECIALISTICA. IN QUESTO CASO DEVO RIPRENDERE E COMPLETARE L’ULTIMO ANNO O POTREI ANCHE NON FARLO?
    PER CORTESIA POTRESTE RISPONDERMI? GRAZIE

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