Bilancio finale di liquidazione: principio OIC 5

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

Ai sensi dell’art. 2492 c.c., compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e corredato dalla relazione del collegio sindacale e del soggetto cui spetta la revisione legale dei conti, è depositato presso il registro delle imprese.

Secondo il principio contabile OIC 5, il bilancio finale di liquidazione si compone di stato patrimoniale e conto economico relativo all’ultimo esercizio. Risulta opportuno predisporre e allegare al bilancio finale di liquidazione anche un conto economico relativo all’intero periodo di liquidazione, anche al fine di soddisfare la normativa fiscale, la quale considera la liquidazione come un unico periodo d’imposta.

L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.

 

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

cinque × uno =