Registro Revisori Enti Locali, manca solo la data di partenza

di Patrizio Battisti - - 2 Commenti

Ormai è tutto pronto. Il Ministero dell’Interno ha diffuso, on line, sul proprio sito, il Decreto del 5 giugno 2012 con il quale sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per la  fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Il decreto approva un avviso pubblico che chiarisce i termini e le modalità per l’inserimento delle domande. Considerata che la procedura d’iscrizione dovrà effettuarsi telematicamente, con apposizione di firma digitale, il Ministero pubblica un Manuale Utente, e un video tutorial che guidano il professionista nella predisposizione e nell’invio della domanda.

Anche la piattaforma digitale a cui accedere per la compilazione delle domande è pronta. Nella pagina web del sito, in altro a destra, sabato pomeriggio, 9 giugno, è comparso un nuovo link REVISORI ENTI LOCALI che serve appunto a raccogliere le istanze. Al momento è attiva soltanto la parte relativa alle FAQ. L’operatività piena si avrà soltanto dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del 5 giugno. Da questa data i professionisti hanno tempo un mese per poter effettuare l’iscrizione.

Ma vediamo, sulla scorta delle informazioni riportate sul Manuale, quali sono i passaggi per poter completare l’iscrizione e quali informazioni occorre iniziare a raccogliere per non arrivare impreparati alla scadenza.

Innanzitutto occorre procedere ad effettuare l’iscrizione mediante la procedura di richiesta di registrazione indicando il nome e cognome e la PEC.

Con il ricevimento di apposita password, nella casella di posta elettronica certificata, si ottiene la registrazione la possibilità di accedere al sistema. Quindi oltre alla PEC occorre iniziare da subito a fare il punto sulla formazione certificata, poiché occorre indicare i 15 crediti formativi svolti nel triennio 2009/2011. Viene richiesta l’indicazione di quando sono stati effettuati (giorno, data d’inizio e fine), chi è l’ente che ha riconosciuto i crediti, il titolo del corso frequentato. Poi occorre indicare gli incarichi triennali svolti indicando anche in questo caso l’Ente, la data d’inizio e fine del mandato. Quindi fare la scelta delle Province escludendo quelle per le quali non si vuole essere estratti e la scelta della fascia di appartenenza. Si chiude la domanda, si salva sul proprio PC, si procede all’apposizione della firma digitale e si invia con posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]  e si attende la mail di avvenuta iscrizione all’Albo.

Autore dell'articolo
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Patrizio Battisti

Ragioniere Commercialista e Revisore legale, svolge l’attività di revisore nella pubblica amministrazione. Coordinatore della Commissione Enti Locali e no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Consigliere nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali).

Commenti 2

  1. Sulle nuove regole per il controllo legale degli enti locali ho letto molte considerazioni.
    Vorrei aggiungerne una ulteriore: perchè per gli enti locali sono previste regole diverse rispetto alle società private? Come è possibile che dopo le recenti modifiche delle norme sul controllo contabile non si è ritenuto più semplice estendere il concetto di EIP anche agli enti locali, almeno di una certa dimensione?
    E’ logico che sul bilancio di un comune come Milano, Roma o Napoli redatto in futuro in base a regole contabili economico/patrimoniali (vedi decreto armonizzazione) si esprimerà un collegio di revisori (al quale sono ulteriormente assegnate molte altre responsabilità) mentre nel settore privato da tempo è stato distinto il ruolo del controllo legale dei conti (revisore o società di revisione) dal ruolo del controllo sul gestione?

    Forse non interessa a nessuno, ma ha me sembra paradossale.

    Gian Paolo

  2. mm Post
    Author

    Per rispondere a tale domanda occorre prendere a riferimento alcuni passaggi della Circolare N. 7/2012 e del Decreto Ministeriale 1/2012. La Circolare nel penultimo periodo del punto 3 afferma che “gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento …. proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l’istituto della prorogatio…..quindi sicuramente prima di procedere alla nuova nomina occorre far trascorrere tale periodo. Sul secondo quesito occorre far riferimento all’art. 8 del Decreto (formazione e aggiornamento dell’elenco) dove si afferma che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, provvede alla formazione dell’elenco dei revisori dei conti entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande d’iscrizione nell’elenco stesso. Tale termine è stato fissato al 15 luglio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 5.6.2012. Pertanto allo spirare dei 45 giorni di proroga si potrebbe continuare ad applicare la normativa prevista dall’art. 234 del 267/2000 se nel frattempo il Ministero non ha esaurito la fase di verifica della composizione del registro. Si consiglia comunque di contattare gli Uffici della Prefettura di riferimento per avere la certezza della inoperatività del registro.

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